Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L del 24 maggio 2017 n. 137 il Regolamento UE n. 852 del 17 maggio 2017.

Il provvedimento al Capo IV “Smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio”, agli articoli dall’11 al 14 contiene le seguenti importanti indicazioni per quanto riguarda la gestione dei rifiuti di mercurio.

Articolo 11 – Rifiuti
Fatto salvo l’articolo 2, punto 5, del presente regolamento, il mercurio e i composti del mercurio, in forma pura o in miscela, provenienti dalle seguenti fonti considerevoli devono essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e smaltiti senza recare pericolo alla salute dell’uomo e senza nuocere all’ambiente, in conformità di tale direttiva:
a) industria dei cloro-alcali;
b) purificazione del gas naturale;
c) operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi;
d) estrazione dal cinabro nell’Unione.
Tale smaltimento non deve condurre ad alcuna forma di rigenerazione del mercurio.

Articolo 12 – Trasmissione di informazioni sulle fonti considerevoli
1. Ogni anno entro il 31 maggio gli operatori economici che operano nei settori industriali di cui all’articolo 11, lettere a), b) e c), trasmettono alle autorità competenti degli Stati membri interessati quanto segue:
a) le informazioni relative alla quantità totale dei rifiuti di mercurio immagazzinata in ciascun loro impianto;
b) le informazioni relative alla quantità totale dei rifiuti di mercurio inviata ai singoli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo, la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio o lo stoccaggio permanente di rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti a trasformazione e, se del caso, a solidificazione;
c) l’ubicazione e il recapito di ogni impianto di cui alla lettera b);
d) una copia del certificato fornito dall’operatore dell’impianto che effettua lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1;
e) una copia del certificato fornito dall’operatore dell’impianto che effettua la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2;
f) una copia del certificato fornito dall’operatore dell’impianto che effettua lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) e b), sono espresse con i codici stabiliti dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
3. Gli obblighi stabiliti ai paragrafi 1 e 2 cessano di essere applicabili a un operatore economico di impianti di cloroalcali a partire da un anno dopo la data di eliminazione di tutte le celle al mercurio utilizzate dall’operatore economico in conformità della decisione di esecuzione 2013/732/UE e alla consegna di tutto il mercurio agli impianti di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 13 – Stoccaggio dei rifiuti di mercurio
1. In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE, i rifiuti di mercurio possono essere stoccati temporaneamente in forma liquida purché siano rispettati i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti negli allegati I, II e II di tale direttiva e tale stoccaggio sia effettuato in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio. La deroga di cui al primo comma cessa di applicarsi dal 1 o gennaio 2023.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 per modificare il presente regolamento al fine di estendere fino a tre anni il periodo consentito per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Prima di essere smaltiti in maniera permanente, i rifiuti di mercurio sono sottoposti alla trasformazione e, qualora essi siano destinati allo smaltimento in impianti in superficie, alla trasformazione e alla solidificazione. I rifiuti di mercurio sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione sono smaltiti in maniera permanente soltanto nei seguenti impianti di stoccaggio permanente autorizzati a effettuare lo smaltimento dei rifiuti pericolosi:
a) in miniere di sale adatte allo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione, o in formazioni sotterranee di roccia dura che garantiscono un livello di sicurezza e di isolamento equivalente o superiore a quello delle miniere di sale; o
b) in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e alla solidificazione e che garantiscono un livello di sicurezza e di isolamento equivalente o superiore a quello degli impianti di cui alla lettera a).
Gli operatori degli impianti di stoccaggio permanente provvedono affinché i rifiuti di mercurio sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione siano conservati in maniera separata dagli altri rifiuti nonché in lotti di smaltimento in una camera di stoccaggio sigillata. Per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio permanente, tali operatori assicurano inoltre il rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE, compresi i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti nell’allegato I, sezione 8, terzo e quinto trattino, e nell’allegato II di tale direttiva.

Articolo 14 – Tracciabilità
1. Gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio istituiscono un registro contenente quanto segue:

a) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio ricevuta:
i) l’origine e la quantità di tali rifiuti;
ii) il nome e le coordinate del fornitore e del proprietario di tali rifiuti;
b) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio che lascia l’impianto:
i) la quantità di tali rifiuti e il relativo tenore di mercurio;
ii) la destinazione e l’operazione di smaltimento prevista di tali rifiuti;
iii) una copia del certificato fornito dall’operatore dell’impianto che effettua la trasformazione e, se del caso, la solidificazione di tali rifiuti secondo quanto stabilito al paragrafo 2;
iv) una copia del certificato fornito dall’operatore dell’impianto che effettua lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, secondo quanto stabilito al paragrafo 3;
c) la quantità dei rifiuti di mercurio stoccati nell’impianto alla fine di ogni mese.
Non appena i rifiuti di mercurio sono prelevati dallo stoccaggio temporaneo, gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio rilasciano un certificato che confermi l’invio dei rifiuti di mercurio a un impianto che effettua le operazioni di smaltimento contenute nel presente articolo. Dopo il rilascio di un certificato di cui al secondo comma del presente paragrafo, una copia di detto certificato è trasmessa senza indugio agli operatori economici interessati di cui all’articolo 12.
2. Gli operatori degli impianti che effettuano la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio istituiscono un registro contenente quanto segue:
a) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio ricevuta:
i) l’origine e la quantità di tali rifiuti;
ii) il nome e le coordinate del fornitore e del proprietario di tali rifiuti;

b) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio trasformati e, se del caso, solidificati che lasciano l’impianto:
i) la quantità di tali rifiuti e il relativo tenore di mercurio;
ii) la destinazione e le previste operazioni di smaltimento per tali rifiuti;
iii) una copia del certificato fornito dall’operatore dell’impianto che effettua lo stoccaggio permanente di tali rifiuti, secondo quanto stabilito al paragrafo 3;
c) la quantità dei rifiuti di mercurio stoccati nell’impianto alla fine di ogni mese.
Gli operatori degli impianti che effettuano la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio, rilasciano un certificato non appena è completata l’operazione di trasformazione e, se del caso, di solidificazione dell’intera spedizione, che confermi che l’intera spedizione di rifiuti di mercurio è stata trasformata e, se del caso, solidificata.
Dopo il rilascio di un certificato di cui al secondo comma del presente paragrafo, una copia di detto certificato è trasmessa senza indugio agli operatori degli impianti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e agli operatori economici interessati di cui all’articolo 12.
3. Non appena è completata l’operazione di smaltimento dell’intera spedizione, gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, rilasciano un certificato che confermi l’avvenuto stoccaggio permanente dell’intera spedizione di rifiuti di mercurio sottoposta alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, nel rispetto della direttiva 1999/31/CE, includendo le informazioni sul luogo di stoccaggio. Dopo il rilascio di un certificato di cui al primo comma del presente paragrafo, una copia di detto certificato è trasmessa senza indugio agli operatori degli impianti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo nonché agli operatori economici interessati di cui all’articolo 12.
4. Ogni anno entro il 31 gennaio gli operatori degli impianti di cui ai paragrafi 1 e 2 trasmettono il registro relativo all’anno solare precedente alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Ogni registro trasmesso è comunicato annualmente alla Commissione dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 15 – Siti contaminati
1. La Commissione organizza uno scambio di informazioni con gli Stati membri in merito alle misure adottate a livello nazionale per individuare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti del mercurio e per far fronte ai possibili rischi significativi di tale contaminazione per la salute umana e l’ambiente.
2. Entro il 1 o gennaio 2021, la Commissione pubblica su Internet le informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, ivi incluso un inventario dei siti contaminati da mercurio e dai composti del mercurio.
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