Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2019 il D. Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio.”

Il nuovo decreto, in vigore dal 12 marzo u.s, modifica la normativa nazionale in materia di DPI per armonizzarla con il Regolamento europeo: abroga il D.Lgs.10/1997 e modifica il D.Lgs. 475/1992, a partire dal titolo e dall’articolo 1 riguardante il Campo di applicazione e definizioni: “ 1. Le norme del presente decreto si applicano ai Dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 2 del regolamento UE n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento DPI”.

L’articolo 2 del nuovo D.lgs 17/2019 modifica il D. Lgs. n. 81/008:
all’articolo 74 comma 1 viene aggiunto “Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento UE n. 2016/425”;
all’articolo 76 dove il riferimento al D.Lgs. n. 475/1992 viene sostituito da quello al al regolamento UE n. 2016/425.

Si ricorda che tra le principali novità introdotte dal regolamento UE n. 2016/425, in vigore dal 21 aprile 2018, c’è la riclassificazione della categorie come segue (di cui si deve tener conto anche per gli obblighi in materia di formazione ed addestramento specifico):
categoria I, che include i rischi minimi tra i quali: lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti aggressivi, con superfici calde fino ai 50 gradi, condizioni atmosferiche di natura non estrema e lesioni oculari;
categoria III che include rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili tra cui: utilizzo di sostanze pericolose per la salute, agenti biologici nocivi, radiazioni, atmosfere con carenza di ossigeno, ambienti ad alte temperature, cadute dall’alto, annegamento, scosse elettrice, ferite da seghe a catena, proiettili o coltello, rumore nocivo e getti ad alta pressione;
categoria II che include i rischi non elencati nelle due categorie precedenti.

Il suddetto regolamento 2016/425 ha stabilito i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi individuali che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori; le norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione Europea; gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori, dei distributori; le regole, obbligatorie per tutti gli stati membri dell’Unione Europea senza necessità di un recepimento.

In particolare, dal prossimo 21 aprile 2019, si potranno acquistare solo e unicamente DPI conformi alla nuova normativa; potranno comunque essere utilizzati fino alla data del 21 aprile 2023 i DPI già acquistati, realizzati ancora con riferimento alla vecchia direttiva 89/686/CEE.

Scarica il D.Lgs. 17/2019
Scarica il Reg. UE 2016/425