Pubblicato l’aggiornamento versione n. 10 dell’11 aprile 2020 della circolare Regione Veneto recante “Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” elaborato, come per le altre versioni, dall’Area Sanità e Sociale – Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria.

Aggiornamenti rispetto alla precedente versione:
▪ Sono stati aggiornati i riferimenti normativi
▪ È stato integrato il paragrafo “Formazione” (pag. 6), con ulteriori precisazioni sulla validità della formazione a distanza
▪ È stato integrato il paragrafo “Indicazioni operative” (pag. 11), con ulteriori precisazioni sull’uso dei dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario e sull’effettuazione di test diagnostici

Si riporta la parte evidenziata nella circolare con le indicazioni per il Medico Competente:
“Si precisa, infine, che allo stato attuale non è richiesto, al Medico Competente, alcun controllo sanitario aggiuntivo dei lavoratori legato all’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
Tuttavia, in previsione di una graduale ripresa delle attività produttive, i lavoratori potrebbero essere coinvolti in attività di screening al fine di individuare soggetti positivi asintomatici, infettati, immunizzati o suscettibili, esclusivamente nell’ambito di indagini sperimentali o progetti pilota finalizzati alla caratterizzazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione lavorativa e all’acquisizione di informazioni sulla validità dei diversi test diagnostici disponibili.
A tal proposito, si precisa che, secondo le indicazioni del Ministero della Salute (Lettera circolare n. 11715 del 3 aprile 2020), sebbene l’impiego di kit commerciali di diagnosi rapida virologica sia auspicabile e rappresenti un’esigenza in situazioni di emergenza, gli approcci diagnostici al momento tecnicamente più vantaggiosi e attendibili rimangono quelli basati sul rilevamento di RNA virale in secrezioni respiratorie (tampone nasofaringeo), da eseguire presso i laboratori di riferimento regionali e i laboratori aggiuntivi individuati dalle Regioni.
I test sierologici basati sull’identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici necessitano di ulteriori evidenze sulle proprie performance e utilità operativa e non possono, allo stato attuale dell’evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare basato sull’identificazione di RNA virale dai tamponi naso-faringei secondo i protocolli indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Pertanto, ad oggi l’uso su larga scala di test sierologici a fini diagnostici individuali risulta improprio e prematuro, essendo possibile solo a seguito di validazione da parte delle strutture tecnico scientifiche nazionali o nell’ambito delle indagini preliminari di carattere sperimentale sopra citate. In tali casi, l’effettuazione di test sierologici dovrà rispettare le seguenti condizioni:
▪ acquisizione del consenso informato del lavoratore;
▪ idoneità del personale sanitario coinvolto, sia in termini di qualificazione e capacità tecniche, sia di misure di prevenzione e protezione;
▪ rispetto degli standard per l’effettuazione dei test, in ogni sua fase (dalla predisposizione dei locali al conferimento al laboratorio autorizzato);
▪ rispetto dei flussi informativi regionali e degli obblighi di notifica alle strutture sanitarie competenti;
▪ attenta valutazione della comunicazione degli esiti ad ogni partecipante.”

Scarica circolare regionale versione 10 11/04/2020
Scarica circolare ministeriale 11715/2020