E’ stato presentato dal Governo un nuovo disegno di legge con importanti novità per i rapporti di lavoro, contenente anche alcune modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro ex decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Detto disegno di legge, varato dal Consiglio dei ministri il primo maggio scorso in concomitanza con il DL 48/2023, è stato presentato in questi giorni alla Camera. Il testo prevede 23 articoli relativi a vari ambiti della normativa sul lavoro; si segnalano di seguito le principali novità in tema di sicurezza sul lavoro contenute all’art. 2 del DDL in esame: si ricorsa che trattandosi di una bozza che deve ottenere il via libera dal Parlamento potrebbero esserci ulteriori modifiche in sede di approvazione.

Sorveglianza sanitaria – Visite pre-assunzione (modifiche all’art. 41 D.Lgs. 81/08)
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, viene aggiunta la previsione che sia effettuata qualora la valutazione dei rischi, svolta in collaborazione con il medico competente, ne evidenzi la necessità (aggiunta lettera b-bis al comma1).

La visita medica che precede il reintegro al lavoro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, verrà condotta solo laddove ritenuto necessario dal medico competente (modifica lettera e-ter).

Inoltre, il medico competente, nella prescrizione di esami clinici ed indagini diagnostiche durante la visita preventiva, anche in fase preassuntiva, volta a verificare l’esistenza di eventuali controindicazioni allo svolgimento della mansione specifica, potrà tenere conto dei risultati degli esami e delle indagini già effettuati dal lavoratore, al fine di evitare la ripetizione, se compatibile con gli obiettivi della visita, purché siano riportati nella copia della cartella sanitaria in suo possesso (sostituito comma 2bis).

E’ espressa la volontà, entro il 31 dicembre 2023, di revisionare le condizioni e le modalità per la valutazione dello stato di dipendenza da sostanze stupefacenti o alcol, mediante un accordo in Conferenza Stato-Regioni ad hoc (modifica comma 4-bis).

Uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei sul luogo di lavoro(modifiche all’art. 65 D.Lgs. 81/08)
Sarà consentito solo se le lavorazioni non comportano emissioni di agenti nocivi e se sono rispettati i requisiti di areazione, illuminazione e microclima. Il datore di lavoro dovrà comunicare l’uso di tali locali alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), allegando la documentazione necessaria. L’uso dei locali sarà consentito dopo trenta giorni dalla comunicazione, a meno che la sede territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni. Inoltre, l’articolo specifica che l’INL sarà sostituito dall’Azienda sanitaria locale (ASL) per quanto riguarda le comunicazioni relative alla sicurezza sul lavoro (sostituiti commi 2 e 3).

Composizione della Commissione per gli interpelli (modifiche agli artt. 6 e 12 D.Lgs. 81/08)
Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, competente per questioni di ordine generale sulla corretta applicazione di disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sarà composta da rappresentanti del Ministero del lavoro , del Ministero della salute e delle Regioni e Province autonome. Inoltre, per questioni che coinvolgono altre amministrazioni pubbliche, la Commissione sarà integrata con rappresentanti delle stesse. L’incarico è sempre privo di alcun compenso o rimborso spese.

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