Aggiornata dall’ECHA il 10 giugno u.s. la Candidate List aggiungendo una nuova sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) che viene utilizzata principalmente nei polimeri e nella produzione di altri prodotti chimici, tessuti, pelle o pellicce e che potrebbe causare cancro o difetti genetici.

Entry added to the Candidate List on 10 June 2022:

Entry added to the Candidate List on 10 June 2022:

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Substance name

EC number

CAS number

Reason for inclusion

Examples of use(s)

1

N-(hydroxymethyl)acrylamide

213-103-2

924-42-5

Carcinogenic; Mutagenic

As a monomer for polymerisation, as a fluoroalkyl acrylate copolymer, and in paints and coatings.

Con l’inserimento in Candidate list, le nuove sostanze possono successivamente essere inserite nell’Allegato XIV del Regolamento REACH n. 1907/2006 e in questo caso vige il divieto di utilizzo della sostanza, salvo autorizzazione all’uso da parte della Commissione europea.

Si ricorda che l’inclusione nella Candidate List comporta per le aziende interessate i seguenti obblighi:
• i produttori, importatori, utilizzatori a valle o distributori di una sostanza (in quanto tale o in quanto componente di una miscela) inclusa in Candidate List hanno l’obbligo di trasmettere una scheda dati sicurezza all’utilizzatore a valle o al distributore della sostanza, se non già prevista ai sensi normativi (art. 31 REACH);
• i produttori, importatori, utilizzatori a valle o distributori di una miscela non classificata come pericolosa hanno l’obbligo di trasmettere all’utilizzatore a valle o al distributore della miscela, su richiesta, una scheda dati sicurezza se la miscela contiene una sostanza presente in Candidate List in concentrazione individuale ≥ allo 0,1% (p/p) se non già previsto ai sensi normativi (art. 31 – REACH);
• i produttori, importatori, distributori o altri attori della catena di approvvigionamento di articoli contenenti sostanze presenti in Candidate List in concentrazione > allo 0,1 % (p/p) devono fornire le informazioni in loro possesso all’utilizzatore industriale o professionale o al distributore dell’articolo e, su richiesta, al consumatore entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Infine, i produttori e gli importatori di articoli ai sensi del REACH hanno l’obbligo di notificare all’ECHA (entro i sei mesi successivi all’inclusione della sostanza in Candidate List) la presenza delle sostanze SVHC nei loro articoli se la sostanza è presente negli articoli di riferimento in concentrazione superiore allo 0,1% peso per peso ed è presente in quegli articoli di riferimento in quantità superiori a una tonnellata all’anno.

In particolare, dal 5 gennaio 2021, attraverso notifica al Database SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects – Products), devono essere trasmesse all’ECHA le informazioni sugli articoli prodotti, assemblati, importati o distribuiti in UE contenenti sostanze estremamente preoccupanti presenti in Candidate list in concentrazione superiore allo 0,1% p/p.
https://echa.europa.eu/documents/10162/6205986/scip_leaflet_it.pdf/b86404d0-0ec5-ea69-009c-4c6b0cc6bbb0?t=1588676405330

La Candidate List aggiornata, ad oggi con 224 voci, è disponibile sul sito di ECHA.
https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table