OPZIONE IN DICHIARAZIONE PER I REGIMI FISCALI

Sintesi delle opzioni in dichiarazione dei redditi

Il modello di dichiarazione dei redditi è il veicolo attraverso il quale i contribuenti devono procedere alla comunicazione all’Agenzia delle entrate della volontà di accedere ai seguenti regimi:

  • opzione per il regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali, ossia la possibilità di applicare anche alle società a responsabilità limitata un meccanismo di tassazione analogo a quello delle società di persone, in modo tale che il reddito conseguito sia tassato direttamente pro quota in capo ai soci (successivamente le distribuzioni di utili non saranno tassate). Tale opzione riguarda sia la “grande trasparenza”, dove i soci sono altre società di capitali, così come la “piccola trasparenza”, dove i soci sono persone fisiche. L’opzione è vincolante per 3 esercizi. Nel modello Redditi possono essere comunicate l’esercizio dell’opzione, la revoca dell’opzione o la conferma del regime di tassazione per trasparenza;
  • opzione per il regime di tassazione consolidata, ossia la possibilità di determinare un’unica base imponibile in capo al consolidato. L’opzione è vincolante per 3 esercizi;
  • opzione per il regime di tonnage tax, ossia il regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime. L’opzione è irrevocabile e dura per 10 esercizi;
  • opzione per la tassazione agevolata dei redditi derivanti dai costi di ricerca e sviluppo afferenti a software protetto da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli (“patent box”). L’opzione è vincolante per 5 esercizi, è rinnovabile e irrevocabile;
  • opzione per l’applicazione dell’Irap con le regole contabili (e non fiscali) per i soggetti Irpef (sia società di persone che imprese individuali) in regime di contabilità ordinaria. In questo caso l’opzione (o la revoca) non avviene nell’ambito del modello Redditi, ma nella dichiarazione del tributo regionale. L’opzione è vincolante per 3 esercizi (e in caso di mancata revoca, si rinnova per un ulteriore triennio).

Opzioni in dichiarazione
In passato, ciascuno di tali regimi aveva modalità peculiari per l’esercizio dell’opzione, della revoca e dei rinnovi (ancora in vigore nel caso in cui l’opzione riguardi un anno in cui non viene presentata la dichiarazione, come per il primo anno di attività); le regole attualmente in vigore, così come modificate dal D.Lgs. 175/2014, prevedono che le scelte siano esplicitate con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
Ciò significa, ad esempio, che la società in nome collettivo in regime di contabilità ordinaria che intendesse determinare l’Irap con le regole contabili a decorrere dal periodo di imposta 2023, dovrà manifestare tale scelta nel modello dichiarativo relativo al periodo 2022, che viene inviato telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023.
Successivamente, l’articolo 7-quater, comma 27, D.L. 193/2016 ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:

  • del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
  • della trasparenza fiscale;
  • della tonnage tax.

Quindi, per coloro che già applicano tali regimi, non occorrerà più alcuna nuova comunicazione: i regimi sopracitati si rinnoveranno automaticamente per il periodo previsto dalla legge, salvo che l’opzione non venga espressamente revocata.
Con riferimento, invece, al regime del patent box, l’opzione andrà nuovamente comunicata, decorso il primo quinquennio (quindi, una opzione trasmessa nel 2023 avrà validità per i periodi di imposta dal 2023 al 2027 e dovrà nuovamente essere esercitata nel 2028).

Utilizzo di modello specifico
Rimane l’obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213/2015 dell’Agenzia delle entrate denominato “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”, nelle seguenti fattispecie:

  • dalla società controllante entro 3 mesi dall’evento che ha determinato la variazione del gruppo in regime di tonnage tax;
  • dalla consolidante entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento che ha determinato l’interruzione della tassazione di gruppo, entro 30 giorni dal termine della presentazione della dichiarazione dell’ultimo periodo di imposta del triennio, in caso di revoca, ovvero entro 30 giorni dalla risposta all’interpello del contribuente per la continuazione del regime di consolidato, in caso di conferma dell’opzione;
  • dalla società partecipata entro 30 giorni dall’evento che ha determinato la perdita di efficacia dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale ovvero entro il periodo di imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell’operazione straordinaria, in caso di conferma dell’opzione;
  • dal soggetto che, trovandosi nel primo anno di attività o in altri casi specifici, esercita l’opzione per uno dei regimi della tonnage tax, del consolidato, della trasparenza fiscale o per la determinazione dell’Irap con le regole contabili, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.