IL PARERE DELLA CASSAZIONE SUI CONTRIBUTI INPS DEI SOCI DI SRL

Durante gli ultimi mesi, la Cassazione ha rilasciato ben tre sentenze che chiariscono gli obblighi di versamento dei contributi Inps per i soci di Srl.

Durante gli ultimi mesi, la Cassazione ha rilasciato ben tre sentenze che chiariscono gli obblighi di versamento dei contributi Inps per i soci di Srl. In particolare, si tratta delle sentenze n. 23792/2019, n. 23790/2019 e n. 21540/20192019.
La vicenda risulta, da un lato, positiva, in quanto viene contrastata una insostenibile posizione dell’Inps e, per altro verso, delicata, in quanto appare necessario individuare con precisione le fattispecie oggetto di pronuncia.
Proviamo a chiarire il concetto.

I soggetti interessati dalle sentenze
La situazione cui si rivolge il messaggio della Cassazione è quella che attiene il lavoratore autonomo (che, ai fini previdenziali, va inteso come soggetto titolare di partita Iva che svolge attività di impresa), che sia al contempo:

  • iscritto alla gestione previdenziale (artigiani o commercianti) in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria;
  • socio di una o più Srl, nelle quali non svolga attività lavorativa.

Ricordiamo che, in linea di principio, la qualità di socio di una società di capitali non determina – di per sé – alcuna legittima situazione giuridica che consenta al soggetto di prestare la propria opera all’interno della società, se non sulla scorta di particolari rapporti, di collaborazione, di lavoro dipendente, etc..
Per comprendere ancor meglio, considerando la più recente sentenza tra quelle citate, si disquisiva del caso del soggetto Tizio che era:

  • iscritto alla Gestione commercianti, in qualità di socio lavorante della Srl X (circostanza che, come detto, appare bizzarra sul versante civilistico ma attuale su quello previdenziale, come accade nelle ipotesi in cui la società non abbia alle dipendenze alcun soggetto e, pertanto, fa presumere all’Istituto che qualcuno debba materialmente svolgere attività operativa. Potrebbe ad esempio trattarsi del caso di un negozio);
  • iscritto alla Gestione separata, in quanto percipiente compensi come amministratore della medesima Srl X;
  • socio non lavorante né amministratore della Srl Y.

Il problema appare evidente: stante l’esistenza di una posizione Inps presso la Gestione commercianti, la base di computo dei contributi previdenziali sarà costituita dal solo reddito “astratto” prodotto dalla Srl X (nella quale il soggetto presta attività lavorativa), ovvero anche dal reddito della Srl Y della quale il soggetto è solo socio senza prestare alcuna attività?

L’insostenibile tesi dell’Inps
L’Inps (peraltro senza distinzioni territoriali) ritiene che la risposta al quesito sopra proposto si trovi nel disposto dell’articolo 3-bis, D.L. 384/1992 ove si prevede che “A decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1, L. 233/1990, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
E, in particolar modo, l’Istituto ritiene che la normativa richiamata distinguerebbe tra imposizione fiscale e imposizione previdenziale, al fine di assicurare un ampio spettro di commisurazione dei contributi previdenziali. Quindi, ove si fa riferimento ai “redditi di impresa” si dovrebbe intendere i redditi per i quali la normativa può richiedere una prestazione pensionistica.

La diversa (e ormai consolidata) tesi della Cassazione
La suprema Corte, per fortuna, analizza le censure dell’Istituto senza lasciarsi ingannare da presunte esigenze di cassa.
Rilevano, infatti, i giudici:

  • 1. il Legislatore distingue tra gli elementi dai quali discende il sorgere della tutela previdenziale e quelli in relazione ai quali si individua la misura della contribuzione (intesa come base di calcolo). Quindi, tra i primi la prestazione di attività, tra i secondi la titolarità di qualsiasi reddito di impresa;
  • 2. quando la norma cita i “redditi di impresa” non può che riferirsi a una definizione così come fornita dal Tuir;
  • 3. la semplice partecipazione ad una Srl non determina certo l’insorgere di un reddito di impresa, casomai si produrranno redditi di capitale al momento di incasso dei dividendi;
  • 4. ne consegue che, nel caso rappresentato, la base sulla quale commisurare i contributi previdenziali è unicamente la quota di reddito della Srl commerciale all’interno della quale il soggetto presta la propria attività lavorativa, mentre non va considerata in alcun modo l’astratta quota di reddito dell’altra Srl nella quale si detiene unicamente la partecipazione.

Il caso delle società di persone e dei redditi tassati per trasparenza
Va in questa sede precisato che la posizione di cui sopra è riferita alla partecipazione (del soggetto assicurato) a società di capitali; del tutto differente l’ipotesi della partecipazione in società di persone o in società di capitali che adottano il criterio della tassazione per trasparenza.
Si pensi alla seguente situazione, riferita al soggetto Tizio:

  • titolare di ditta individuale, con iscrizione alla mutua degli artigiani;
  • titolarità di una quota di una Snc nella quale non presta attività lavorativa;
  • titolarità di una quota in una Sas, quale socio accomandante.

Ebbene, in tal caso, applicando gli insegnamenti della Cassazione, dovremmo concludere che:

  • 1. l’insorgenza dell’obbligo di iscrizione alla mutua artigiani discende dallo svolgimento dell’attività con partita Iva singola;
  • 2. la base su cui applicare i contributi sarà costituita dalla totalità dei redditi di impresa prodotti dal soggetto;
  • 3. le quote di partecipazione in società di persone rappresentano sempre redditi di impresa;
  • 4. il soggetto pagherà i contributi previdenziali sulla sommatoria tra il reddito della propria partita Iva, quello imputatogli dalla Snc e quello imputatogli dalla Sas di cui è accomandante.