Si segnalano le seguenti due delibere pubblicate dal Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali:

Deliberazione prot. n. 5 del 24 luglio 2019 “ Dotazioni minime per l’iscrizione all’Albo con procedura ordinaria nella categoria 1 delle imprese che intendono svolgere esclusivamente l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo”. (scarica il documento)
Il provvedimento stabilisce che dette imprese devono iscriversi nella categoria 1, dimostrando di avere le dotazioni minime individuate nell’allegato D tab.D4 ex Deliberazione n. 5 del 3novembre 2016. Questi rifiuti devono essere classificati con il codice CER 20 03 99 – mozziconi di prodotti da fumo.

Circolare n. 9 del 1/08/2019 “Chiarimenti in merito all’iscrizione all’Albo da parte degli intermediari esteri” (scarica il documento)
Il Comitato specifica i casi in cui un intermediario estero ha l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: viene chiarito che se l’intermediario opera come notificatore o esportatore, se cioè è il soggetto che organizza la spedizione di rifiuti provenienti dall’Italia e destinati ad un paese estero, deve essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali in applicazione di quanto previsto dal Regolamento CE n. 1013/2006. Se invece l’intermediario opera come destinatario/importatore del rifiuto proveniente dall’Italia è soggetto alla giurisdizione del paese di destinazione in applicazione di quanto specificato nel Regolamento CE n. 669/2008 che integra il Regolamento CE n. 1013/2006.