Con il Regolamento (UE) 2023/1115 del 31.5.2023 -Regolamento EUDR- il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito le norme per l’immissione e la messa a disposizione sul mercato dell’UE nonché per l’esportazione dall’UE dei prodotti – definiti “prodotti interessati” – che “contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno”.

Il suddetto nuovo regolamento contro la deforestazione e il degrado forestale (EUDR) entrerà in vigore il 30 dicembre 2024 in tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

L’elenco completo dei prodotti interessati, con i relativi codici doganali, è contenuto nell’Allegato I del regolamento in parola disponibile al link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1115.

Si riporta il dettaglio per due tipologie seguenti:
Gomma
4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
ex 4005 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
ex 4006 Gomma non vulcanizzata, in altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e in altri oggetti (per esempio: dischi, rondelle)
ex 4007 Fili e corde di gomma vulcanizzata
ex 4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita
ex 4010 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata
ex 4011 Pneumatici nuovi, di gomma
ex 4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma L 150/244 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.6.2023 IT Materia prima interessata Prodotti interessati
ex 4013 Camere d’aria, di gomma
ex 4015 Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso
ex 4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita, non nominati altrove nel capitolo 40 ex 4017 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita

Legno
4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato
4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili
4405 Lana (paglia) di legno; farina di legno
4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici 9.6.2023 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 150/245 IT Materia prima interessata Prodotti interessati
4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato
4413 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati
4414 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili
4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (esclusi materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)
4416 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
4417 Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno
4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno
4419 Articoli di legno per la tavola o per la cucina
4420 Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94
4421 Altri articoli di legno
Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l’eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)
ex 49 Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta ex 9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno
9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 e 9403 91 Mobili di legno, e loro parti
9406 10 Costruzioni prefabbricate di legno

L’impatto di questo nuovo Regolamento interesserà in modo particolare l’intera filiera del legno-arredo, per la quale è stato di recente organizzato un convegno avente a tema la Circular Economy, la Certificazione FSC, la Certificazione EUDR , la Certificazione EPD e la Certificazione ESPR.

L’obiettivo del nuovo regolamento è quello di ridurre al minimo il contributo dell’UE alla deforestazione e al degrado forestale; fenomeni che, in alcuni paesi, sono collegati anche a condizioni di corruzione, sfruttamento dei lavoratori e violazione dei diritti umani.

In tal senso, le nuove disposizioni prevedono che potranno essere commercializzati/movimentati solo materie prime e prodotti interessati conformi al nuovo regolamento, ovvero “a deforestazione zero “, “a illegalità zero”, coperti da una “dichiarazione di dovuta diligenza”.

Si fa presente che l’espressione “a deforestazione zero” significa che i prodotti interessati contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte o raccolte (nel caso del legno) su terreni ove non si sono verificati fenomeni di deforestazione o di degrado forestale dopo il 31.12.2020.

Il Regolamento EUDR è entrato in vigore il 29.6.2023 ma la sua applicazione operativa, inclusi gli articoli che istituiscono gli obblighi di dovuta diligenza per gli operatori e i commercianti, inizia il  30.12.2024.

Per le microimprese e le piccole imprese gli obblighi decorrono dal 30.6.2025, ad eccezione del legno e dei prodotti da esso derivati che figurano nell’allegato del Regolamento 995/2010 (Regolamento EUTR)[1].

Poiché gli operatori dovranno mettere in atto un processo di due diligence e di valutazione e gestione del rischio piuttosto accurati, seguendo quanto indicato nel regolamento, è opportuno che le aziende dei settori interessati valutino il nuovo quadro di riferimento in tempo utile.
Allo scopo si informa che la scrivente Associazione organizzerà nel mese di ottobre p.v. un webinar di approfondimento specifico sugli adempimenti previsti.

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