Entra in vigore dal 1° luglio 2021, e fino al 31 dicembre 2021, l’assegno temporaneo per figli minori, che accompagnerà le famiglie alla vera e propria entrata a regime dell’assegno universale e unico per ogni figlio, che avverrà a partire da gennaio 2022.
L’accesso alla misura è riservato ai nuclei familiari del richiedente non beneficiari dell’assegno nucleo familiare e con modello Isee inferiore a 50.000 euro annui. Al momento della presentazione della domanda e per la durata del trattamento il richiedente deve:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un Isee in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7, D.P.C.M. n. 159/2013, secondo la tabella di cui all’articolo 2, D.L. 79/2021.

L’importo mensile dell’assegno temporaneo è determinato sulla base della tabella allegata (clicca qui) al D.L. 79/2021, che individua i livelli di Isee e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

  • una soglia minima di Isee fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,50 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o 2 figli, ovvero a 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • una soglia massima di Isee pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

L’Inps, con il messaggio n. 2371/2021 (clicca qui) e la circolare n. 93 del 30/06/2021 (clicca qui), ha offerto le prime indicazioni sull’attuazione della misura introdotta dal D.L. 79/2021.
La domanda di assegno temporaneo è presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • portale web;
  • Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Dal 1° luglio 2021 sarà disponibile on-line la procedura telematica dedicata. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire da luglio. Dopo il 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Inoltre, il D.L. 79/2021, all’articolo 5, riconosce agli aventi diritto all’Anf che dovranno attendere per poter godere dell’assegno universale, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di: 37,50 euro, per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli; 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli.
Con il messaggio n. 2331/2021 (clicca qui) e circolare n.92 del 30/06/2021 (clicca qui), l’Inps ha diffuso le tabelle relative al consueto adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Anf alle diverse tipologie di nuclei.
Ulteriori indicazioni operative in riferimento alle maggiorazioni saranno poi oggetto di apposita circolare.
L’Inps ha anche dato il via libera all’inoltro, da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, della domanda telematica di Anf per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

Scarica la circolare in pdf.