La Provincia di Verona con Determina n. 538/2024 ha disposto che gli stabilimenti esistenti e autorizzati con il procedimento di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06) non possano esercitare la facoltà di adesione alle autorizzazioni generali, precedentemente possibile.

Infatti i gestori in possesso di AUA potevano iniziare una nuova attività rientrante tra quelle rientranti in deroga, decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda di adesione alle procedure generali. Le attività ammissibili alle procedure generali erano fissate fino ad un massimo di tre.

Con la suddetta determina, qualsiasi nuova attività rientra tra quelle che prevedono la revisione dell’AUA tramite la richiesta di modifica sostanziale. Il gestore in possesso di AUA può contestare il provvedimento al giudice amministrativo entro 60 giorni, oppure in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

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