Il 1° luglio 2019 diventeranno applicabili gli allegati III e IV introdotti il 3 luglio 2017 nel Documento tecnico sui claim cosmetici, guida al regolamento (UE) 655/2013 che stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici.

L’allegato III definisce i criteri di giustificazione per l’uso di claim del tipo “free from…”, in particolare la conformità normativa, la veridicità, la presenza di studi a supporto della dichiarazione, l’onestà, la correttezza e l’obiettivo di consentire una scelta consapevole. Non saranno quindi permessi claim “free from…” riferiti a sostanze che non possono essere contenute per legge, a sostanze che sono in realtà presenti, a sostanze la cui assenza non è stata dimostrata, a sostanze che non sono tipicamente usate nel prodotto oppure a sostanze per cui esiste una non giustificata percezione negativa.

L’allegato IV ha invece come focus il claim “ipoallergenico”. Tale dichiarazione potrà essere utilizzata solo quando il prodotto cosmetico è stato progettato con l’obiettivo di minimizzare il potenziale allergenico. Nel prodotto che viene claimizzato come ipoallergenico, la presenza di allergeni o precursori di allergeni dovrebbe essere del tutto evitata, con particolare riferimento alle sostanze identificate come sensibilizzanti dal Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori, alle sostanze identificate come sensibilizzanti cutanei da altre commissioni o da studi di letteratura, alle sostanze classificate come Skin Sens. 1A o 1B ai sensi del regolamento CLP o ancora alle sostanze per cui non ci sono dati sul potenziale di sensibilizzazione.

Raccomandiamo quindi a tutte le aziende del settore cosmetico di prendere visione del documento tecnico e di provvedere al conseguente adeguamento delle proprie etichette, se necessario.