1. AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Pubblicato l’aggiornamento all’8 ottobre 2020 delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” della Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Le modifiche riguardano in particolare i temi della formazione professionale e dei servizi noleggio. Per quanto riguarda la formazione professionale viene indicato quanto segue:

“Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
  • percorsi di formazione superiore nell’ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);
  • percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
  • percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
  • percorsi di formazione regolamentata erogati nell’ambito del sistema educativo regionale;
  • percorsi di formazione continua erogati nell’ambito del sistema educativo regionale;
  • percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
  • percorsi di formazione linguistica e musicale.

Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l’insieme delle attività nelle quali si articola l’offerta formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale.

– Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
– Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.
– Rendere disponibili prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente.
– Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
– Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
– Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni. Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet o indossando la mascherina.

– Presso gli Istituti e gli Organismi Formativi titolari dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP):
a) al pari delle scuole secondarie statali, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa se sussistono le seguenti condizioni: rispetto della distanza di almeno 1 metro in condizioni di staticità; assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria;
b) nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico prescritto nello svolgimento delle attività in condizione di staticità e in tutte le situazioni in movimento sarà necessario assicurare l’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività;
c) la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.

– Le medesime disposizioni sull’uso della mascherina indicate per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono estese anche agli adulti frequentanti i diversi percorsi di formazione professionale (IFTS, ITS, formazione permanente e continua).

– Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

– Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.

– Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

– Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.”

Scarica le linee guida

2. ATTIVITÀ MOTORIA E OBBLIGO DI MASCHERINA

A seguito dell’adozione del D.L. 7 ottobre 2020, n.125, è stata inviata ai prefetti una circolare che fornisce alcuni chiarimenti in merito ai profili più strettamente legati ai controlli amministrativi sulla corretta applicazione del quadro regolatorio statale e regionale.

Sulla disposizione che introduce l’obbligo dell’uso all’aperto di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la circolare precisa che, tra i soggetti esentati, rientrano solo coloro che stiano svolgendo l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione.

Pertanto con riferimento all’obbligo di indossare la mascherina nel corso dello svolgimento di attività motoria, il Ministero dell’Interno precisa che per tale attività deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva. Quindi jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina.

Scarica circolare

3. PROROGA STATO DI EMERGENZA PER L’EPIDEMIA DA COVID 19 – PRECISAZIONI PER GLI ADEMPIMENTI IN AZIENDA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

Il D.L. 125 del 7 ottobre 2020 ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza nazionale per l’epidemia da Covid 19. Con tale provvedimento sono stati prorogati pertanto tutti gli obblighi già previsti per le aziende in relazione alla situazione sanitaria e viene confermato il protocollo condiviso tra le parti sociali del 24 aprile 2020 (vedi ns. circolare n. 173 dell’8 ottobre c.a.).

Si ricorda che detto protocollo va adattato alle singole realtà aziendali tenendo conto anche della normativa regionale. Per quanto riguarda l’uso delle mascherine di protezione delle vie respiratorie nei luoghi di lavoro, la disposizione introdotta dal nuovo decreto legge non riguarda gli ambienti di lavoro: sono state fatte espressamente salve le disposizioni specifiche contenute nel protocollo del 24 aprile suddetto secondo il quale l’uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie negli ambienti di lavoro è previsto laddove non possa essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro e negli spazi comuni (corridoi, servizi igienici, aree ristoro, ecc).

Viene infine prorogato l’apparato sanzionatorio previsto per il mancato rispetto del protocollo suddetto: sanzioni amministrative da 400 a 1000 € e sanzione accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Scarica il protocollo 24.04.2020

4. INSERIMENTO DEL VIRUS SARS-COV2 NELL’ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI
Il D.L. 125/2020 in attuazione alla direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020, inserisce nell’allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008 il virus Sars-Cov-2 – Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2, quindi classificato agente biologico di gruppo 3, in quanto può causare malattie gravi e costituisce un serio rischio per i lavoratori.

La valutazione del rischio biologico va quindi aggiornata solo nel caso di aziende (come laboratori di ricerca e di analisi, case di cura e ospedali) dove è presente l’esposizione a questo agente biologico per motivi professionali. Per tutte le altre attività resta un rischio generico e quindi non va effettuata la valutazione del rischio biologico.

Scarica la circolare in pdf.