Pubblicata dal Ministero della Salute la circolare n.28862 del 28 giugno 2021 recante “Chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi e loro uso in ambito transfrontaliero e in materia di Digital Passenger Locator Form”.

Il provvedimento chiarisce che i controlli delle certificazioni verdi rilasciate ai sensi dell’articolo 9 del DL 52 del 22 aprile 2021 e ai sensi dei Regolamenti europei 2021/953 e 2021/954 del 14 giugno 2021, sono effettuati dai vettori al momento dell’imbarco del passeggero sullo specifico mezzo di trasporto con finalità di ingresso in Italia.

Tali controlli dovranno accertare che il passeggero rispetti i requisiti per poter far ingresso in Italia, ovvero per i cittadini che hanno transitato o soggiornato negli ultimi 14 giorni in uno dei Paesi della lista C (Stati dell’Unione europea, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Israele) o in Canada, Giappone o Stati Uniti, l’obbligo di presentazione di una certificazione comprovante:

– il completamento del ciclo vaccinale prescritto da almeno 14 giorni, con uno dei vaccini autorizzati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall’Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA);
o
– l’esser guariti dal COVID-19 con contestuale cessazione dell’isolamento fiduciario (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone molecolare positivo);
o
– l’aver effettuato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso in Italia un tampone molecolare o antigenico con esito negativo.

Per gli ingressi dai restanti Paesi della lista D e della lista E persistono le disposizioni di cui al DPCM del 2 marzo 2021 e successive Ordinanze del ministro della salute, salvo modifiche successive a seguito dell’evolversi dello scenario epidemiologico.

Per gli ingressi da UK, invece, i soggetti che fanno ingresso in Italia hanno l’obbligo di presentare al vettore la certificazione verde di effettuazione tampone antigenico o molecolare nelle 48 ore antecedenti l’ingresso in Italia, di comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione della ASL competente, di rispettare un periodo di isolamento fiduciario pari a 5 giorni e di sottoporsi ad un tampone molecolare o antigenico a fine della quarantena. L’obbligo di comunicazione del proprio ingresso l Dipartimento di prevenzione della ASL competente permane per gli ingressi da UK, dai Paesi in lista D ed E (eccetto Canada, Giappone e Stati Uniti).

Le certificazioni accettate dovranno essere in lingua italiana, inglese, francese o spagnola.

Secondo le modalità operative già previste, si rammenta che controlli possono essere effettuati anche all’arrivo in Italia da parte di pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, come gli operatori USMAF per le attività di vigilanza sanitaria, ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale, o la Polizia di Frontiera.
Ai fini dell’ingresso nel territorio italiano è necessario un tampone antigenico o molecolare per i soggetti con età uguale o superiore a 6 anni non in possesso di una certificazione di avvenuta vaccinazione o di guarigione.

Certificazioni verdi COVID-19 e loro verifica
A partire dal 1° luglio 2021 è in vigore in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea il Regolamento europeo n. 2021/953 in materia di EU Digital Covid Certificate.
Tale Regolamento prevede che tra gli Stati dell’Unione europea ci si possa spostare attraverso la presentazione di una certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti COVID-9, guarigione da COVID-19 o l’effettuazione di un tampone antigenico o molecolare.

Pertanto dal 1° luglio tutti i certificati di guarigione europei saranno identici e conformi a detto regolamento, potranno essere emesse in forma cartacea o digitale, avranno un format unico e saranno almeno bilingue per tutti gli Stati membri, e conterranno un QR code, ex DPCM del 17 giugno 2021.

L’Italia emette già certificati conformi; per i certificati rilasciati dagli Stati terzi individuati dall’ordinanza del Ministro del 18 giugno c.a. si chiede ai soggetti deputati ad effettuare i controlli di verificarne autenticità, integrità e lingua di rilascio ai sensi dell’Ordinanza del ministro della salute del 18 giugno 2021.

Tali certificazioni, cTra i verificatori sono stati individuati i vettori aerei, marittimi o terrestri o loro delegati, nonché i pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni.

II suddetto Regolamento UE n.2021/953 prevede una fase di transizione fino al 12 agosto, in quanto non tutti gli Stati Membri al primo luglio 2021 saranno in grado di rilasciare certificati di cui all’articolo 3, comma 1 del suddetto Regolamento. Fino a tale data, sarà quindi possibile accettare certificati in un formato conforme a quanto stabilito dal medesimo Regolamento, laddove però riportassero le serie di dati ivi indicate.

In merito alle certificazioni rilasciate da Stati non UE (Israele, Canada, Giappone e Stati Uniti) si precisa che in relazione alle certificazioni vaccinali emesse dalle Autorità sanitarie dei suddetti Paesi, in accordo a quanto indicato dalla Raccomandazione UE n. 2021/912 del 20 maggio 2021, esse dovranno riportare almeno i seguenti dati:
– Identificativi della persona;
– Relativi al tipo di vaccino e alla/e data/e di somministrazione del vaccino.
I certificati dovranno sempre essere in lingua italiana, inglese, francese o spagnola, in alternativa deve essere prodotta una traduzione giurata.

Ai sensi del DL 65 del 18 maggio 2021, la validità delle certificazioni verdi COVID – 19 di avvenuta vaccinazione è pari a 9 mesi dal completamento del ciclo.
Digital Passenger Locator Form dPLF
Per tutti gli ingressi dall’estero, si rammenta, che per finalità di sanità pubblica è obbligo di legge anche il completamento della Digital Locator Passenger Form (dPLF) da parte del passeggero e altresì la sua verifica da parte del vettore all’atto dell’imbarco.

Nel caso in cui il passeggero – a causa di impedimenti tecnologici – non abbia completato il dPLF, il vettore dovrà acquisire da parte dello stesso l’autodichiarazione cartacea, verificarne la corretta compilazione (ossia che il modulo sia leggibile e compilato in ogni sua parte) e conservarla per almeno 30 giorni.
In caso di riscontro di un caso positivo che ha viaggiato a bordo di mezzo di trasporto pubblico, insieme alla Lista Passeggeri sarà necessario trasmettere tempestivamente all’Autorità sanitaria anche tutte le autodichiarazioni cartacee relative a quel viaggio.

Per poter garantire un efficace contact tracing dei contatti in-flight di un caso positivo, risulta indispensabile per questa Autorità sanitaria conoscere il numero di posto che ciascun passeggero ha realmente occupato durante il volo. Pertanto, il vettore dovrà sempre essere in grado di tracciare e dimostrare eventuali cambi di posto avvenuti durante tutte le fasi del volo che dovranno essere comunque sempre scoraggiati, pena la messa in quarantena per tutti i passeggeri del volo qualora non fosse possibile individuare effettivamente i contatti stretti.

La circolare ministeriale in esame riporta in calce il  manuale d’uso Certificazioni verdi COVID-19 (EU Digital Covid-19 Certificate) VerifierApp “VerificaC19”

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