In data 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge “c.d Decreto Rilancio” n. 34 (Clicca qui) con il quale sono state introdotte misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tra le novità previste dal Decreto, con la presente circolare elenchiamo i punti principali in materia di lavoro quali le misure in materia di ammortizzatori sociali, di congedi e permessi per alcune categorie di lavoratori nonché le misure incentivanti l’utilizzo dello smart-working.
Di seguito riportiamo una breve sintesi degli interventi normativi di maggiore urgenza in materia di lavoro e alla gestione del personale di maggiore.

  • Ammortizzatori sociali

CIGO e FIS con causale “emergenza COVID-19”

Durata
La durata di nove settimane già previste per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è incrementata di:
cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane
un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
Si ricorda che la durata massima delle settimane non sono riferite al singolo lavoratore ma all’unità produttiva.

Termini per la presentazione della domanda all’INPS
La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attivita’ lavorativa e non più entro il quarto mese.
Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e’ fissato al 31 maggio 2020.

Consultazione sindacale
Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

FIS – Assegno per il nucleo familiare

Ai beneficiari di assegno ordinario (FIS) e limitatamente alla causale “emergenza COVID-19” spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare.

FONDI BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA) – rifinanziamento

Le prestazione garantite dai Fondi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario sono state oggetto di ulteriore rifinanziamento a carico del bilancio dello Stato.
Per ulteriori delucidazioni è necessario ulteriori precisazioni a riguardo.

LAVORATORI DESTINATARI

I lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 MARZO 2020.

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano gia’ CIGS

La durata di nove settimane già previste per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è incrementata di:
cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane
un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020

CIG in deroga

Durata
La durata di nove settimane già previste per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è incrementata di:
ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente gia’ autorizzato un periodo di nove settimane.
un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
Si ricorda che la durata massima delle settimane non sono riferite al singolo lavoratore ma all’unità produttiva.

Concessione del trattamento
I trattamenti di integrazione salariale per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni sono concessi dall’Inps a domanda del datore di lavoro.
I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all’Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.


  • CONGEDI PER I DIPENDENTI

Congedo
Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato è esteso sino al 31 luglio 2020 (quindi dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020) uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni.
Hanno diritto a fruire di tale congedo i lavoratori con i figli di eta’ non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale e’ riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione (nello specifico si rimanda al testo normativo). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Astensione dal lavoro
In aggiunta i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti d sostegon al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attivita’ lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore,hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attivita’ didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennita’ ne’ riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Bonus per Bay sitter o centri ricreativi
Per i medesimi lavoratori beneficiari del congedo e’ prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo sopra indicato.
Il bonus può essere utilizzato in alternativa, direttamente per iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.


  • Permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è stato esteso ulteriormente di complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.


  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il divieto di licenziamento per motivi oggettivi passa da 60 giorni a cinque mesi (sino al 17 agosto 2020).
Sono altresì sospese per il medesimo periodo le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo già in corso.


  • Lavoro agile

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attivita’ lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Per l’intero periodo emergenziale, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


  • Contratti a termine – disposizione in materia di proroga o rinnovo

In deroga all’attuale normativa in materia di contratti a termine e’ possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle specifiche causali previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.


  • Modifiche in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Viene esteso al 31 luglio (in precedente 30 aprile) il termine entro il quale avviene l’equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal lavoro per i dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92) e per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art. 3, comma 1, legge 104/92).

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