Si comunica che il Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con ordinanza del 9 maggio 2022 a.c. (GU Serie Generale n.113 del 16-05-2022) hanno deliberato l’adozione delle nuove «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri».

Le linee guida riguardano l’intero ambiente del cantiere e si riferiscono a tutte le figure professionali coinvolte: datori di lavoro, lavoratori, lavoratori autonomi, tecnici e fornitori. Devono essere integrate con quanto previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento e l’applicazione deve essere monitorata dai Committenti.

Rispettano, richiamano e si sommano a quanto previsto dall’autorità sanitaria, vanno applicate anche con l’integrazione di altre misure “equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato, e delle rappresentanze sindacali”.
Prevedono in sintesi:
• mantenimento del lavoro agile per persone con particolari patologie e adibite a mansioni di supporto che possono essere svolte da casa;
• adozione protocolli anti contagio;
• obbligo per i datori di lavoro di informare sugli obblighi sanitari in vigore per l’accesso in cantiere, ovvero mascherine e comportamenti corretti, e sulle prassi in caso di comparsa di sintomi, obblighi che riguardano anche gli altri soggetti che accedono in cantiere;
• uso mascherine secondo la normativa vigente;
• mascherine per i fornitori carico e scarico in caso di contatti stretti superiori a 15 minuti;
• pulizia quotidiana aree comuni, spogliatoi, mezzi, pulizia in caso di presenza di persona contagiata;
• organizzazione ingressi spazi comuni, disposta dal datore di lavoro di concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con i coordinatori della sicurezza;
• obbligo per il lavoratore di dichiarare sintomi e prassi di isolamento come previsto dall’autorità sanitaria;
• il medico competente collabora con datore di lavoro e RLS/RLST, “nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e segnala le situazioni di fragilità.

Il protocollo condiviso produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione e fino al 31 dicembre 2022.

Per tutti gli altri luoghi di lavoro rimangono ancora valide le misure di prevenzione già adottate con il Protocollo condiviso del 06.04.2021, in attesa di un nuovo incontro tra i Ministeri del Lavoro, della Salute, il Mise, INAIL e le parti sociali firmatarie, previsto per metà giugno a.c, per valutarne l’aggiornamento.

Scarica Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri.