Pubblicata l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 19.07.2021 con la quale vengono fornite le seguenti indicazioni. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 20 luglio 2021 fino al 31 agosto 2021.

EFFETTUAZIONE DEL TAMPONE MOLECOLARE O ANTIGENICO ALL’INGRESSO IN VENETO DIRETTO O INDIRETTO DA ALCUNI PAESI EUROPEI DELL’ELENCO C) DELL’ALLEGATO 20 DEL DPCM 2.3.2021 E ALTRE DISPOSIZIONI PRECAUZIONALI
1. In aggiunta alle vigenti misure statali di prevenzione e di monitoraggio del contagio, al fine di consentire la tempestiva individuazione della diffusione di varianti del virus Sars-Cov-2, è dato mandato ai competenti Organi sanitari di procedere, nei modi e termini ritenuti efficaci, alla organizzazione di presidi sanitari, presso porti e aeroporti, per effettuare su base volontaria tamponi a tutti i soggetti che fanno rientro o ingresso nel territorio regionale.

2. E’ fortemente raccomandato, per tutti i soggetti non vaccinati che fanno ingresso o rientro con qualsiasi modalità in Veneto dal Regno Unito, Malta, Spagna, Grecia, Slovenia, Croazia, Paesi Bassi, Belgio, Portogallo, Francia, Cipro, Lussemburgo, Romania e Bulgaria, compresi tutti coloro che abbiano soggiornato e/o transitato in tutti i suddetti Paesi nei 14 giorni precedenti all’arrivo nel territorio veneto, di sottoporsi al tampone molecolare o antigenico presso l’aeroporto, prima dell’uscita dallo stesso, oppure, per chi non fa ingresso in aeroporto, presso punti tampone o altre strutture, entro le 24 ore dall’ingresso in Veneto. I possessori di Digital Green Certificate (DGC) si possono comunque sottoporre al tampone su base volontaria. Ai fini di sorveglianza, i soggetti che effettuano il tampone in base alle previsioni di cui sopra possono accedere ai punti tampone per un ulteriore controllo entro le 72 ore successive.

3. Gli operatori sanitari di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 44/2021, in ragione della loro attività e per massima cautela effettuano un test antigenico o molecolare o anticipano il controllo di screening al rientro al lavoro da periodi di ferie da qualsiasi provenienza con un soggiorno di durata superiore a 3 giorni lavorativi continuativi. I datori di lavoro verificano il rispetto della predetta prescrizione.

4. Gli armatori delle navi da crociera che attraccano presso porti del territorio di competenza dell’Azienda Ulss 3, sono obbligati ad effettuare il tampone prima della discesa dei passeggeri, in conformità alla convenzione sottoscritta con la suddetta Azienda Ulss 3.

5. E’ raccomandato a tutti i soggetti che rientrano o fanno ingresso in Veneto a seguito di soggiorno all’estero di effettuare gratuitamente il tampone molecolare o antigenico presso i punti Covid regionali con modalità ad accesso libero e senza prescrizione.

6. I soggetti che provengono, direttamente o indirettamente, a seguito di soggiorno nei 14 giorni precedenti, da Paesi dell’elenco E) di cui all’Allegato 20 del DPCM 2.3.2021, sono obbligati agli adempimenti ricordati in premessa, compreso l’obbligo di quarantena e di tampone antigenico o molecolare all’esito della stessa.

Scarica provvedimento