Con l’ordinanza del Ministro della Salute del 2.4.2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3.4.2021, il Veneto è stato classificato zona arancione dal 6.4.2021 compreso fino al 30 aprile, salva diversa ordinanza ministeriale, che potrebbe essere adottata non prima di 15 giorni.

 

La classificazione come zona arancione comporta, rispetto alla zona rossa, la ripresa:

1. dal 6 aprile, dell’attività commerciale, dei servizi alla persona (compresi quelli di cura degli animali di compagnia) e delle attività sportive non agonistiche nei centri sportivi all’aperto;
2. dal 7 aprile, considerato il calendario del ciclo scolastico pubblico (v. d.l. 40/21), dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica in presenza, peraltro per le scuole secondarie di secondo grado in una percentuale compresa tra il 50% e le 75% degli iscritti; le strutture educative e scolastiche private possono riprendere dal 6 aprile;
3. degli spostamenti all’interno del comune; fuori comune e fuori regione si può recarsi per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità; verso le abitazioni private del comune ci si può recare una sola volta al giorno dalle 5 alle 22 in non più di 2 persone salvo i minori e i disabili o non autosufficienti;
4. degli spostamenti fuori comune finalizzati a svolgere attività o a usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di abitazione, come le attività ludiche e sportive esercitabili in determinati luoghi diversi dal comune di abitazione, dovendo comunque essere raggiunto il luogo idoneo più vicino.

Comporta il mantenimento della chiusura:

1. delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Aperte invece mense e catering continuativo su base contrattuale (Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio a qualsiasi ora, nonché, fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (es. bar) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00;
2. di mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica;
3. degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.