Manovra 2024 – 2) Le misure a sostegno dei lavoratori

Proseguiamo con la disanima delle novità, relativamente a alla riduzione del cuneo fiscale in busta paga, con conferma dell’esonero IVS di 6 e 7 punti percentuali, alle modifiche al Congedo parentale, all’introduzione della decontribuzione per le madri lavoratrici, alla conferma dell’abbassamento dell’imposta sui premi di produttività e alla detassazione su straordinari e lavoro notturno per i lavoratori del settore turistico.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico lavoratori dipendenti (art. 1, c. 15)
Prosegue anche per il 2024, la riduzione del cuneo contributivo a carico dei lavoratori dipendenti di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tale esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale, raggiungendo i 7 punti percentuali complessivi, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. La novità, rispetto agli scorsi anni sta nel fatto che tale esonero non ha alcun effetto sul rateo di tredicesima che, dunque, sconterà l’aliquota IVS piena e non concorrerà ai fini della determinazione degli scaglioni agevolabili previdenzialmente. Restano esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro domestico.

Congedi parentali (art 1, c. 179)
Nel modificare il primo periodo dell’art. 34, c. 1, D.Lgs. 151/2002, per i periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione. Tale retribuzione viene elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024. Quindi nel 2024 i genitori potranno fruire di due mesi di congedo parentale all’80%. Dal 2025 potranno fruire di 1 mese all’80% e di un altro mese al 60%.

Asili nido (art 1, c. 177)
Per i genitori dei bimbi nati a decorrere dall’1.1.2024, con valore ISEE del nucleo familiare fino a 40.000 euro, ove sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, arriva l’incremento del bonus asili nido a 2.100 euro.

Decontribuzione delle lavoratrici con figli (art. 1, c. 180)
Facendo salvo quanto stabilito in merito all’esonero IVS di 6 e 7 punti percentuali, per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di due o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sempre ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, viene riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a suo carico. La decontribuzione spetta fino a:
– per le madri di 2 figli, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;
– per le madri con 3 più figli, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Detassazione premi di produttività (art 1, c. 18)
La legge di Bilancio 2024 conferma al 5%, anche per il 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività di cui all’art. 1, c. 182, L. 208/2015, erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti. In particolare, la detassazione si applica ai premi di risultato corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e alle somme pagate a titolo di partecipazione agli utili, entro il limite complessivo di 3.000 euro annui. Si rammenta che già l’art. 1, c. 63, L. 197/2022, aveva previsto l’applicazione di un’aliquota ridotta al 5% (in luogo del 10%) per i soli premi erogati nell’anno 2023. Da notare che la detassazione dei premi di produttività è applicabile per il periodo dell’anno successivo all’accordo che rileva l’incremento (Risposta a interpello n. 456/2019). Ciò in quanto l’Agenzia delle Entrate ritiene che i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

Detassazione lavoro festivo e notturno per i lavoratori del settore turistico/alberghiero (art. 1, cc. 21-24)
Al fine di sostenere l’occupazione nel settore del turismo, la Legge di Bilancio per il 2024, sulla scia dell’art. 39-bis del D.L. 48/2023, ripropone un credito d’imposta, denominato Trattamento Integrativo Speciale, a favore dei lavoratori del settore con diritto a retribuzioni per lavoro notturno e straordinario festivo. Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287 e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi (medesima formulazione della norma precedente). I lavoratori, come per lo scorso anno, devono dichiarare di non aver prodotto redditi di lavoro dipendente, nel periodo d’imposta 2023, superiori a euro 40.000.
Il trattamento integrativo viene corrisposto dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito conseguito nell’anno 2023 anche da più datori di lavoro.
Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica relativa all’anno di competenza.
Il datore di lavoro recupera l’importo del trattamento erogato al dipendente tramite credito d’imposta da compensare sul modello F24 del mese stesso in cui tale trattamento viene erogato.