Dal 1 giugno 2007 vige nell’unione Europea il Regolamento (CE) n. 1907/2006, altrimenti detto REACH, che stabilisce obblighi per i produttori, importatori e utilizzatori di sostanze chimiche come tali, in miscele e articoli. Il REACH mira a introdurre maggiori livelli di tutela della salute umana e dell’ambiente, rafforzando al contempo la competitività delle imprese.

Il REACH stabilisce il principio “No data, no market” che prevede, per continuare la commercializzazione di sostanze chimiche, indipendentemente dalla loro pericolosità, è obbligatorio effettuare una registrazione (art. 5). Registrare significa raccogliere una serie di informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze che si fabbricano e/o importano qualora si superi il limite quantitativo di 1 tonnellata all’anno per produttore e/o importatore.

Il compito di gestire le informazioni trasmesse dalle imprese spetta all’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA). Il 31 maggio 2018 è l’ultimo termine utile per registrare le sostanze fabbricate e/o importate in quantità compresa tra 1 e 100 tonnellate all’anno. È importante sapere che, qualora la sostanza di interesse non venga registrata entro tale data, l’impresa non potrà continuare a fabbricarla e/o importarla.

Hanno obblighi di registrazione ai sensi del REACH i seguenti soggetti:
imprese che fabbricano sostanze chimiche in quantitativi pari o superiori ad 1 tonn/anno
imprese che importano sostanze chimiche in quantitativi pari o superiori ad 1 tonn/anno
imprese che producono e/o importano articoli se contengono sostanze chimiche destinate ad essere rilasciate in normali condizioni d’uso in quantitativi pari o superiori ad 1 tonn/anno.

Tutte le sostanze devono essere registrate, salvo alcune esenzioni.
Se un’impresa ricade in uno dei suddetti casi, ed è quindi soggetta all’obbligo di registrare, deve tenere conto che la preparazione di un fascicolo di registrazione richiede una pianificazione, il coordinamento con altre imprese e un consistente carico di lavoro. Pertanto, occorre immediatamente:
1. contattare l’ECHA per accertarsi se la sostanza di proprio interesse è già stata registrata da altre imprese
2. se è già stata registrata, seguire le indicazioni dell’ECHA per condividere con le altre imprese registranti la stessa sostanza quei dati che obbligatoriamente non devono essere duplicati
3. se invece non è stata registrata, avviare le attività necessarie per predisporre il fascicolo di registrazione.
Per aiutare le imprese nell’adempimento degli obblighi previsti dal REACH, è attivo innanzitutto l’Help desk nazionale REACH, un servizio di informazione e assistenza gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico.
L’assistenza è pubblica, gratuita e in lingua italiana, e può essere fornita on-line.
L’Help desk REACH è raggiungibile all’indirizzo http://reach.mise.gov.it/.
È, inoltre, possibile consultare l’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) (http://echa.europa.eu/) dove è disponibile un’ampia gamma di guide tecniche.