Fonte Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Pubblicato il 25 settembre 2023 sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il Decreto Direttoriale n. 97 del 21 settembre 2023 che fornisce indicazioni puntuali ed omogenee sulle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze previste, così da semplificare il rispetto, da parte dei soggetti interessati, degli adempimenti previsti dal D.M. n. 59/2023.

Come è noto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio c.a. il D.M. 4 aprile 2023, n.59 riguardante il Regolamento relativo alla “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” che definisce il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.lgs 152/2006.

L’articolo 13 del D.M. n. 59/2023 stabilisce la tempistica, dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, per l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti interessati mentre gli articoli 9, 4 e 7 del citato regolamento, stabiliscono le tempistiche per l’applicabilità dei nuovi modelli nonchè delle disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico e sul formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale. Alcune disposizioni contenute nel citato regolamento recano riferimenti ad intervalli temporali connessi all’entrata in vigore degli adempimenti previsti.

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI i soggetti ex art.12 comma 1:
a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;
c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
e) i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi (art. 12 comma 9).

Si comunica che per le prime indicazioni operative è stato programmato un incontro in Associazione per venerdì 27 ottobre p.v.; seguirà circolare con programma e modalità di adesione.

Link ai testi
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/05/31/126/sg/pdf
https://www.mase.gov.it/pagina/tracciabilita-dei-rifiuti