Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20.10.2022 il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 27.09.2022, n. 152 recante il Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Con tale decreto, in vigore dal 4 novembre u.s., vengono definiti i criteri in base ai quali i rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione (identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti e indicati al punto 1, tabella 1, dell’Allegato 1 al decreto) e altri rifiuti inerti di origine minerale (non identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti e indicati al punto 2, tabella 1, dell’Allegato 1 al decreto), qualora sottoposti ad un processo di recupero cessano di essere assoggettati alla disciplina dei rifiuti (cosiddetti End of Waste)be vengono definiti aggregati recuperati ai quali, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 5, non si applica la disciplina relativa ai rifiuti..

Il provvedimento prevede che le attività di recupero in esercizio debbano procedere all’adeguamento alla nuova disciplina presentando un’apposita documentazione alle autorità competenti entro il 3 maggio 2023.

Per la produzione di aggregato recuperato sono ammissibili agli impianti di recupero solo i rifiuti inerti individuati ai punti 1 e 2, della tabella 1, dell’Allegato 1 al decreto, che si riportano di seguito:
Tabella 1 – Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato
1. Rifiuti inerti delle attività di costruzione e di demolizione (Capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti)
17 01 01 Cemento
17 01 02 Mattoni
17 01 03 Mattonelle e ceramiche
17 01 07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17 03 02 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 05 04 Terra e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 08 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 09 04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti)
01 04 08 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09 Scarti di sabbia e argilla
01 04 10 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 13 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
10 12 01 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
10 12 06 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso
10 12 08 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 13 11 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
12 01 17 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto
19 12 09 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce)

Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati (Allegato 1, lett. a)).

Le attività di recupero relative a rifiuti diversi da quelli sopraindicati sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 (art. 1, comma 2, del decreto ministeriale) e quindi, in sostanza, al rilascio dell’autorizzazione unica ordinaria al recupero di rifiuti o, nei casi previsti, dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).

L’art. 1, comma 1, del nuovo decreto prevede infine che in via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

I rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati rifiuti e sono qualificati aggregato recuperato se l’aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1 (art. 3). L’Allegato 1 prevede che ogni lotto (un quantitativo non superiore a 3000 mc) di aggregato recuperato deve rispettare i parametri di cui alla tabella 2 dell’Allegato 1; il test di cessione con riferimento ai parametri di tabella 3 dell’Allegato 1 (il test non viene effettuato per i lotti destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alla norma UNI EN 12620 con classe di resistenza Rck/leq ≥ 15 Mpa). Il produttore di aggregato recuperato deve conservare per 5 anni, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 (Rifiuti – Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati).

Ai sensi dell’art. 4 e dell’Allegato 2 del DM l’aggregato recuperato è utilizzabile, secondo le norme tecniche di utilizzo riportate alla tabella 5, solo per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile, di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali, di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali, di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).

L’art. 8, comma 1, prevede che ai fini dell’adeguamento ai criteri del nuovo DM il gestore dell’impianto di recupero, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore cioè entro il 3/5/2023), presenti all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa. Inoltre, il medesimo art. 8, ai commi 1 e 2, prevede che per le procedure semplificate continuino ad applicarsi le disposizioni del d.m. 5 febbraio 1998 relative ai limiti quantitativi previsti dall’allegato 4, alle norme tecniche di cui all’allegato 5 e ai valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2;. Fino all’adeguamento delle attività i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del decreto (cioè 4/11/2022) e quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione preventiva effettuata (art. 216 del d.lgs. n. 152/2006) o nel rispetto dell’autorizzazione unica ordinaria al recupero o dell’autorizzazione integrata ambientale.

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