Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con parere del 23 novembre 2023 n. 191718, in risposta all’interpello presentato dall’Associazione Amici della Terra, ha fornito chiarimenti in merito ad alcune scadenze previste dal “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006”.

In particolare è stato chiesto:
• quale sia il termine ultimo assegnato alle imprese già dotate di autorizzazione al recupero per adeguarsi alle prescrizioni dell’art. 8, comma 1, del DM MASE n.152/2022;
• se gli impianti oggi autorizzati in forza della previgente disciplina (“i Produttori”), sia in forma semplificata che ordinaria, entro la suddetta data debbano adeguarsi ai criteri del nuovo Regolamento, oppure se entro la suddetta data debbano presentare istanza di adeguamento dell’autorizzazione, ovvero aggiornamento della comunicazione (ex. Art. 216).

Il Ministero ha confermato che entro il 4 maggio 2024 i gestori autorizzati “caso per caso” al recupero End of waste degli inerti da costruzione e demolizione devono adeguare le autorizzazioni al regolamento 152/2022.

Viene infine precisato che è in fase di elaborazione un nuovo decreto che andrà a sostituire il DM n. 152/2002, pertanto le tempistiche di adeguamento suddette potrebbero subire variazioni in conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo provvedimento.

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