Pubblicata dall’Inps la circolare n. 79 del 2 maggio 2017 riguardante i certificati di malattia e, in particolare, l’ipotesi di rientro anticipato al lavoro.

Si segnala in particolare che per i datori di lavoro, in presenza di certificato medico con prognosi ancora in corso non è possibile consentire al lavoratore di riprendere l’attività, senza violare la normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro.

L’art. 2087 del codice civile, infatti, impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro, che sono dettagliate dal dlgs n. 81/2008 (Tu sicurezza).

Pertanto, il dipendente assente per malattia che, ritenendosi guarito, intenda riprendere prima il lavoro rispetto alla prognosi del proprio medico curante, può essere riammesso in servizio soltanto se produce un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.

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