Si ricorda che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 24 settembre 2022, n. 224 il Decreto Ministeriale 15 settembre 2022 che ha modificato il DM 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Considerate le difficoltà connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo, è stata ravvisata la necessità di rivedere la tempistica di entrata in vigore, posticipando al 25 settembre 2023 l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’art. 4del suddetto DM 1° settembre 2021.

Si ricorda inoltre che sono entrati in vigore in sostituzione del D.M. 10 marzo 1998

  • dal 4 ottobre 2022 il DM 2 settembre 2021, di cui si ricordano tra le principali novità:predisposizione del Piano di emergenza nei seguenti casi:luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori; luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011; luoghi di lavoro aperti al pubblico e con più di 50 persone presenti; modifica alle classificazioni del rischio delle imprese e della modalità di svolgimento dei corsi di formazione; introduzione della prova pratica per il rischio Basso e obbligatorietà delle esercitazioni sull’uso degli estintori portatili; cadenza della formazione quinquennale e sempre con una parte pratica
  • dal 29 ottobre 2022 il DM 3 settembre 2021 che disciplina i luoghi di lavoro a basso rischio incendio, stabilendo i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio; tra le principali novità, il numero degli occupanti di una qualsiasi attività terrà conto oltre ai lavoratori presenti, anche dei visitatori esterni. Sono luoghi inquadrati con rischio basso quelli con superficie lorda non superiore a 1000 mq e afflusso non superiore a 100 occupanti (compresi soggetti esterni), quelli con piani dell’edificio situati tra i -5 metri e i 24 metri, quelli dove non vi è presenza significativa di materiali combustibili, sostanze o miscele pericolose.