Fonte: Smart24 HSE del Sole 24 ore

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.68 del 21 marzo 2023)il Decreto 23 gennaio 2023, con cui recepisce in Italia la direttiva delegata (UE) 2022/2407, la quale aveva recepito a livello comunitario le edizioni 2023 dei regolamenti modali che disciplinano il trasporto interno di merci pericolose:
ADR (trasporto su strada),
RID (trasporto ferroviario),
ADN (trasporto per vie navigabili interne).

Con il decreto 23 gennaio 2023 sono state apportate delle modifiche al Dlgs 35/2010: l’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) sono state sostituite dalle seguenti:
• negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;
• nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini “Stato contraente del RID” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;
• nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023, così come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” è sostituito con “Stato membro”.

Si ricorda che le disposizioni dell’ADR, RID e ADN 2023 vengono applicate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ma con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2023.