VERSAMENTO IMPOSTE DA “REDDITI 2019”: PROBABILE INVIO PRIMA SCADENZA AL 30 SETTEMBRE 2019

Le imposte possono essere versare in rate mensili di pari importo a far data dal 30 giugno (con ipotesi di differimento dapprima al 22 luglio e poi, non confermato, al 30 settembre).

Anche quest’anno si avvicinano le scadenze dei termini di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione modello Redditi 2019.
In merito si ricorda anche che le imposte possono essere versare in rate mensili di pari importo a far data dal 30 giugno (quest’anno 1° luglio) o dal 30 luglio (quest’anno 31 luglio) e fino al 30 novembre, in tal caso sono dovuti gli interessi.
Per effetto della nuova previsione contenuta in un apposito DPCM sulla proroga dei termini di versamento delle imposte (saldo 2018 e acconto 2019) risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2019, è ora stabilito che “per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale … e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione … i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive … nonché dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019”.
È altresì previsto che la proroga interessa anche i soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA.
La nuova norma non fa riferimento ai contribuenti minimi / forfetari nonché a coloro che presentano cause di esclusione dagli ISA.
Si presume che, poiché il differimento interessa i versamenti i cui termini scadono nel periodo 30.06.2019 – 30.09.2019, lo stesso riguardi anche le società di capitali che approvano il bilancio usufruendo del maggior termine di 180 giorni nonché quelle con esercizio “a cavallo” d’anno i cui termini di versamento scadono entro il 30.09.2019.
In caso di versamento rateale, posto che la rateazione deve concludersi entro il mese di novembre, è possibile scegliere un massimo di 3 rate.

I versamenti d’imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti:

 

Soggetti Irpef

Soggetti Ires

Imposte sui redditi – saldo

4001

2003

Imposte sui redditi – acconto prima rata

4033

2001

Imposte sui redditi – acconto seconda rata

4034

2002

Iva annuale saldo

6099

Irap – saldo

3800

Irap – acconto prima rata

3812

Irap – acconto seconda rata

3813

Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario

1668

Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni

3805

 

Il secondo acconto per il periodo di imposta 2019 in scadenza al 30 novembre 2019 non può essere rateizzato.

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali
Si ricorda a tal proposito che:

  • i crediti d’imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2019 possono essere utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019;
  • il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare (tale limite non è applicabile ai crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa, per l’utilizzo dei quali le relative disposizioni istitutive hanno previsto la non assoggettabilità a tale limite);
  • ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

La compensazione dei crediti di imposta mediante modello F24 può essere avvenire secondo 2 distinte modalità:

  • compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Ires con debito Irap);
  • compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano, in linea generale, della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

Modello Iva 2019 e versamento del saldo Iva 2018
A partire dal 2017 il modello Iva non è più contenuto nel modello Redditi; tuttavia è stata prevista la possibilità di differire il versamento del saldo Iva fino al termine previsto per le imposte dirette con applicazione di una maggiorazione.
Ne consegue che il saldo Iva può essere versato alle seguenti scadenze:

  • i crediti in unica soluzione al 18 marzo 2019 o maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 18 marzo 2019 e il 1° luglio 2019 (o successivo se le proroghe di cui sopra saranno approvate);
  • in forma rateale con un massimo di 9 rate o di 6 rate a seconda che il versamento del saldo inizi al 18 marzo 2019 oppure al 1° luglio 2019. È fatta salva la facoltà di avvalersi dell’ulteriore differimento del saldo Iva al 31 luglio 2019 applicando sulla somma dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.