L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2016, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2016, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2015, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e i redditi di lavoro.

La CU 2016 inoltre deve essere presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia. Inoltre, sono tenuti alla presentazione della Certificazione Unica i soggetti che hanno corrisposto compensi a esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all’articolo 13, L. 388/2000 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.

Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965.

Rispetto al passato, la CU 2016 si articola in due diverse certificazioni, suddivisione giustificata dalla realizzazione della dichiarazione dei redditi precompilata:
– il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 28 febbraio, scadenza prorogata a lunedì 29 febbraio cadendo il giorno 28 di domenica;
– il modello ordinario, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo.

Si ricorda che, a partire dallo scorso anno, la CU è stata coinvolta nel piano per la dichiarazione dei redditi precompilata: con i dati contenuti nel modello ordinario, a cui si aggiungono i dati “sanitari”, l’Agenzia è potenzialmente in grado di predisporre il 730 precompilato. La CU 2016, inoltre, in virtù di quanto previsto dal comma 952 dell’articolo unico della L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), che ha modificato il comma 6-quinquies dell’articolo 4, D.P.R. 322/1998, contiene, nel modello ordinario, dati fiscali e contributivi che, fino al 2015, erano contenuti nel 770 semplificato, conseguentemente composto, per il 2016, solo dal frontespizio e dai prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY. Il 770 semplificato, quindi, non conterrà più i prospetti dei percipienti, i dati relativi all’assistenza fiscale e i dati previdenziali, assistenziali e assicurativi. Si ricorda che tutti i valori da riportare nella CU 2016 devono essere espressi in unità di euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Proroga al 1° agosto 2016 per l’invio dei dati non rilevanti per la precompilata
In occasione della manifestazione Telefisco l’Agenzia delle entrate ha precisato che anche quest’anno, tenuto conto che la Certificazione Unica ha subito rilevanti modifiche, in aderenza ai chiarimenti forniti lo scorso anno con la circolare n. 6/E/2015, l’invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.

Composizione della certificazione
Il flusso telematico, il modello ordinario, da inviare all’Agenzia è composto dai seguenti quadri:
– Frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica.
– Quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d’imposta che, dal 2011, non hanno presentato il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.
– Certificazione Unica 2016, nella quale vengono riportati, in due sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato, in perfetta aderenza a quanto disposto dallo scorso anno, che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La CU ordinaria sostanzialmente è costituita dalle CU sintetiche, con i dati comuni rappresentati da caselle tratteggiate, a cui si aggiungono ulteriori informazioni necessarie all’Agenzia, rappresentate da caselle senza tratteggio, che di fatto anticipano i dati che fino allo scorso anno erano contenuti nelle “Comunicazioni lavoro dipendente e assimilati” del modello 770 Semplificato.

Viceversa, il modello sintetico è composto da 3 parti:
– Dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi.
– Certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.
– Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Le principali novità 2016

Rispetto al tracciato 2015, si segnalano le seguenti novità.

Dati anagrafici

Nei dati anagrafici, nella sezione dedicata ai percipienti esteri, è stato inserito il nuovo punto 43 “Non residenti Schumacker”.
In particolare, il punto dovrà essere barrato in caso di presenza di soggetti di cui al comma 3-bis dell’articolo 24, Tuir, e cioè contribuenti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (See) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i quali producano nel territorio dello Stato italiano almeno il 75% del reddito complessivo e non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Nel rispetto di tali condizioni, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 24, Tuir, l’imposta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del medesimo Tuir, comprese le deduzioni e le detrazioni fiscali previste per i soggetti residenti.

Certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale

Dati fiscali – Nella certificazione 2016 sono stati previsti 5 punti, distinguendo così i redditi corrisposti:
Punti 1 e 2: è stato distinto il reddito di lavoro dipendente ed assimilato, che dà diritto alle detrazioni del comma 1 dell’art. 13 del Tuir, a seconda che derivi da un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
Punto 3: reddito da pensione.
Punto 4: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Punto 5: reddito derivante da assegni alimentari all’ex coniuge.
Il Punto 10 “In forza al 31/12”, di nuova istituzione deve essere barrato se il lavoratore è ancora in forza alla data del 31 dicembre 2015 ed è alternativo al punto 9, dove deve essere evidenziata la data di cessazione del rapporto di lavoro. Nel campo Periodi particolari (11) deve essere indicato, mediante il codice 2, la presenza di giorni in cui non maturano detrazioni.

Nella sezione oneri deducibili, deve essere evidenziato dettagliatamente ogni singolo onere deducibile.

Nella sezione “Ritenute” sono previsti gli stessi dati che fino allo scorso anno venivano chiesti in occasione del mod. 770 Semplificato: le trattenute rateali di addizionali effettuate dal sostituto nell’anno della dichiarazione, ma relative al periodo d’imposta precedente o delle trattenute di addizionale effettuate in unica soluzione dal sostituto nell’anno della dichiarazione e relative allo stesso periodo d’imposta, in caso di cessazione del rapporto. Per poter verificare le quadrature con gli importi indicati nelle certificazioni, i versamenti relativi alle ritenute indicate in tali punti dovranno essere indicati nei prospetti ST (trattenute addizionali regionali) e SV (trattenute addizionali comunali) del mod. 770/2016 Semplificato,

La sezione relativa all’assistenza fiscale è stata ampliata per indicare i dati che, fino al 2015, dovevano essere indicati nella “Parte D” delle “Comunicazioni lavoro dipendente e assimilati” del mod. 770 Semplificato. Le informazioni richieste sono divise in due diverse sezioni, distinte tra dichiarante e coniuge, dove in corrispondenza di ogni singolo tributo va indicato l’importo effettivamente trattenuto, rimborsato, non trattenuto o non rimborsato, sulla base di quanto riportato nelle singole voci del mod. 730/4 con riferimento al dichiarante e al coniuge. Gli interessi complessivamente trattenuti, per il dichiarante e per il coniuge, sono invece esposti in modo cumulativo tutti all’interno della sezione del dichiarante, distinti tra quelli dovuti per rateizzazione o incapienza/rettifica. La sezione è stata, inoltre semplificata e razionalizzata.

Non essendo più prevista l’esposizione dei dati relativi ai 730/4 integrativi o rettificativi:

– 1) nel caso di 730/4 rettificativi i dati vanno esposti come riportati in quest’ultimo modello, che annulla e sostituisce il 730/4 ordinario;

– 2) nel caso di 730/4 integrativi, viceversa, i dati vanno indicati dopo aver effettuato la somma algebrica di quanto riportato in quest’ultimo modello e nel precedente 730/4 ordinario.

Relativamente al bonus Irpef, il punto 391 – Codice bonus va compilato con uno dei seguenti codici:

1. se il sostituto ha riconosciuto al dipendente il bonus e lo ha erogato tutto o in parte;

2. se il sostituto non ha riconosciuto al dipendente il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.

Il punto 392 – Bonus erogato va sempre compilato se al punto 391 è indicato il codice “1” e deve riportare l’importo del bonus erogato al lavoratore.

Nel punto 393 – Bonus non erogato va indicato l’importo del bonus che il sostituto ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.

Nel punto 394 – Bonus recuperato va indicato l’importo del bonus eventualmente recuperato in sede di conguaglio.

Nel caso in cui siano stati indicati dati relativi a Certificazioni Uniche rilasciate da altri sostituti d’imposta, nei campi da 395 a 398 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel campo 399 il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta.

Nella sezione relativa alla previdenza complementare sono stati previsti tre nuovi punti, 425, 426 e 427, dove mediante il codice fiscale del fondo vengono identificati i fondi presso i quali è stata versata la contribuzione.

Nella sezione “Altri dati” è stato introdotto il punto 477 – Quota Tfr, da utilizzare per evidenziare la quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) assoggettata a tassazione ordinaria, già riportata nei punti 1 o 2 della Certificazione.

Nella sezione destinata ai dati dei familiari fiscalmente a carico, è richiesta l’indicazione del codice fiscale del coniuge, anche se non a carico: tenuto conto che con il Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 4 dicembre 2015 si era affermata la non obbligatorietà del dato è evidente come l’attuale obbligo stia causando notevoli problemi nel reperimento dell’informazione.

Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma capitale soggette a tassazione separata – In tale sezione sono stati travasati i campi che, fino al 2015, erano richiesti al momento della presentazione del mod. 770 Semplificato.

Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Nella certificazione riservata al lavoro autonomo, sono stati ripresi i campi inclusi nell’apposita sezione del modello 770 Semplificato, con l’inserimento di nuovi quadri destinati all’esposizione dei dati previdenziali, delle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e delle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

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Lorenzo Bossi
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