Il modello di quest’anno presenta alcune novità sostanziali dal punto di vista compilativo: le nuove ipotesi di reverse charge, il nuovo regime contabile “forfettario” e la nuova gestione delle lettere di intento .

A partire dallo scorso 1° febbraio 2016 è possibile accedere al primo adempimento dichiarativo per l’anno d’imposta 2015: la dichiarazione Iva annuale.

Il modello di quest’anno presenta alcune novità sostanziali dal punto di vista compilativo e ciò per effetto di talune disposizioni che sono entrate in vigore nel periodo d’imposta 2015: tra queste, le nuove ipotesi di reverse charge e il nuovo regime contabile “forfettario” previsto per le persone fisiche di ridotte dimensioni introdotti dalla Legge Stabilità 2015 (Legge n. 190/14) nonché la nuova gestione delle lettere di intento recata dall’articolo 20, D.Lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni).

Vediamo quindi nel dettaglio di descrivere in forma sintetica le novità del modello (rinviando per una valutazione più complessiva dell’adempimento alla Scheda Raccolta Dati pubblicata nella presente circolare).

Confermate (per quest’anno) le regole di presentazione
Con la L. 190/2014 (Stabilità per l’anno 2015) il legislatore ha previsto, con decorrenza già dal periodo d’imposta 2015, sia la soppressione della Comunicazione annuale dei dati Iva che l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva tassativamente entro fine febbraio, con eliminazione quindi del termine del 30 settembre per la presentazione sia autonoma che unificata alla dichiarazione annuale.

Con il successivo D.L. 194/2014 (Decreto Milleproroghe) le predette disposizioni vengono differite di un anno e quindi esplicheranno il loro effetto con riferimento agli adempimenti relativi al periodo d’imposta 2016.

Rimangono quindi in vigore anche per il periodo d’imposta 2015 le solite regole e cioè:

– possibilità di presentare la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma entro il 29 febbraio 2016 (possibilità concessa tanto ai contribuenti a credito che a debito), fruendo in tal modo dell’esonero della comunicazione annuale dati Iva;

– presentare la comunicazione annuale dati Iva entro il 29 febbraio 2016, potendo in tal modo “rinviare” al 30 settembre la presentazione del modello di dichiarazione Iva annuale unitamente al modello Unico.

Nuova casella nel frontespizio per invio comunicazioni all’intermediario
Viene inserita nel Frontespizio del modello una nuova casella la cui barratura consente al contribuente di far inoltrare all’intermediario abilitato che trasmette la dichiarazione, ulteriori comunicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate rispetto a quelle derivanti dal controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972.

In relazione a tale ultima possibilità, infatti, è presente già da diversi anni una specifica casella che consente di far trasmettere gli esiti del controllo automatizzato con avviso telematico agli intermediari che hanno curato la trasmissione della relativa dichiarazione, concedendo un più ampio termine per la “gestione” degli stessi (in tale opzione infatti i 30 giorni per regolarizzare l’avviso decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui l’avviso telematico è messo a disposizione all’intermediario abilitato).

Righi specifici per le nuove ipotesi di reverse charge

Nel rigo VE35 riservato alla indicazione delle operazioni attive emesse in applicazione del meccanismo del reverse charge (cosiddette fatture ad “aliquota zero”) vengono inserite nuove caselle, o implementato il contenuto di quelle esistenti, per monitorare le specifiche ipotesi introdotte dalla Legge di Stabilità 2015. Si tratta in particolare di:
– cessione di pallets usati di cui all’articolo 74, comma 7, D.P.R. 633/1972 (fattispecie inserita nella casella 2);
– prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici di cui alla lettera a-ter), comma 6, articolo 17, D.P.R. 633/1972 (nuova casella 8);
– prestazioni di servizi nel settore energetico di cui alle lettere d-bis), d-ter), d-quater) di cui al comma 6 del medesimo articolo 17, D.P.R. 633/1972 (nuova casella 9).

Con riferimento alla seconda ipotesi sopra descritta (indicazione a casella 8) vale la pena osservare come il modello continui a prevedere una specifica collocazione delle prestazioni di subappalto in edilizia di cui alla lettera a) del comma 6 del citato articolo 17 in una specifica casella del rigo VE35 (la casella 4). Stante la possibile coincidenza in taluni casi delle due diverse tipologie di prestazioni appare fondamentale che la fattura comprovante le diverse prestazioni rechi con precisione (e senza confusione) il riferimento normativo dell’una o dell’altra fattispecie:

– lettera a) per le prestazioni di subappalto in edilizia,

– lettera a-ter) per le richiamate prestazioni di servizi relative ad edifici.

Si tenga poi presente che, per espressa indicazione fornita nella norma, in caso di “equivalenza” delle prestazioni, le stesse debbono intendersi riferite alla lettera a-ter).

Le medesime operazioni soggette a reverse charge, sotto il profilo degli adempimenti che gravano in capo al committente (colui che è tenuto ad integrare con Iva il documento ricevuto), vanno da questi evidenziate sia nel quadro VF che nello specifico quadro VJ al fine di, rispettivamente, detrarre l’Iva nonché rendersi debitore dell’imposta in relazione all’operazione di acquisto sopra citata.

Anche il quadro VJ, pertanto, è stato implementato al fine di accogliere le nuove ipotesi sopra richiamate:

– nel rigo VJ6 trova collocazione l’ipotesi dei pallets usati di cui al comma 7, articolo 74, D.P.R. 633/1972;

– nel nuovo rigo VJ17 le ipotesi di reverse di cui alla lettera a-ter comma 6, articolo 17, D.P.R. 633/1972;

– nel nuovo rigo VJ18 le ipotesi di reverse di cui alle lettere d-bis), d-ter), d-quater) di cui al comma 6 del medesimo articolo 17, D.P.R. 633/1972.

Righi specifici per le operazioni in split payment

Nuovi righi sono stati previsti in relazione alla disciplina cosiddetta dello “split payment” ovvero la disposizione recata dall’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 che dal 1° gennaio 2015 introduce una particolare modalità di assolvimento dell’imposta in relazione alle operazioni (sia cessioni di beni che prestazioni di servizi) effettuate nei confronti di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. In particolare:

– al rigo VE38 vanno collocate le fatture emesse sulla base della presente disciplina da parte dei cedenti/prestatori (tali fatture, ancorché recanti l’Iva esposta in fattura vengono incassate per il solo imponibile);

– al rigo VJ19 vanno collocate da parte degli enti pubblici cessionari/committenti le fatture in relazione alle quali lo stesso ente pubblico deve rendersi debitore dell’imposta.

È opportuno ricordare che il regime dello split payment, in relazione a molte fattispecie, va di fatto in buona parte a sostituire il precedente regime ad esigibilità differita recato dal comma 5 dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972, che tuttavia rimane applicabile a talune fattispecie (quali le prestazioni di lavoro autonomo soggette a ritenuta d’acconto) che vanno invece collocate nel rigo VE37 unitamente a quelle per le quali trova applicazione il regime dell’Iva per cassa (cosiddetto “cash accounting”).

Sempre in tema di split payment va segnalata la creazione di una “corsia preferenziale” per i rimborsi Iva richiesti dai soggetti che pongono in essere tali operazioni. Tale priorità tuttavia si ha solo in relazione all’ammontare di credito Iva generato dalle operazioni in split. Per tale ragione del rigo VX4 sono state previste delle caselle per segnalare che trattasi di caso di rimborso prioritario ma anche dell’importo dell’Iva soggetta a split payment al fine di monitorare l’effettiva entità del credito oggetto di rimborso prioritario.

Acquisti da contribuenti minimi e forfettari
Il rigo VF15 viene rinominato “Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi” oltre a prevedere un nuovo campo 2 – che rappresenta un “di cui” del campo 1 – dedicato all’esposizione specifica degli acquisti effettuati da soggetti che hanno applicato il regime forfettario introdotto dall’articolo 1 commi da 54 a 89 della Legge Stabilità 2015 (L. 190/2014).
Nuovo quadro per i fornitori dell’esportatore abituale

Nel modello di dichiarazione Iva2016 viene istituito un nuovo quadro VI destinato ad accogliere i dati dell’esportatore abituale nei confronti del quale il contribuente che ha ricevuto la lettera di intento ha effettuato operazioni in regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c).

Nel predetto quadro vanno indicati:

– obbligatoriamente la partita Iva dell’esportatore abituale;

– alternativamente, il protocollo della ricevuta telematica della comunicazione effettuata dall’esportatore abituale per comunicare all’agenzia entrate i dati della lettera di intento o, in assenza di tale dato, il numero progressivo assegnato alla lettera di intento dall’esportatore abituale.

La modifica del modello è conseguente alla nuova disciplina introdotta all’articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. 746/1983 da parte dell’articolo 20 del Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014).

Nuove indicazioni nel quadro delle opzioni

Nel rigo VO15 viene introdotta – dopo un primo triennio nel quale era vigente l’obbligo di permanenza – una nuova casella per comunicare l’intervenuta revoca nel 2015 dall’adesione al regime dell’Iva per cassa previsto dall’articolo 32-bis del D.L. 83/2012 (regime del cash accounting).

Vengono poi previsti due nuovi righi, VO33 e VO34, destinati rispettivamente ad accogliere

– la comunicazione dell’opzione esercitata dai soggetti che hanno ritenuto di non avvalersi del regime forfetario introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge Stabilità 2015 (L. 190/2014);

– l’adesione al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (regime dei “minimi”) previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011.

Per comprendere il significato di tali opzioni si fa presente che nel periodo d’imposta 2015 il regime dei minimi non ha costituito un regime “naturale” per quanti vi abbiano optato nel medesimo anno, posto che nel 2015 è considerato regime “naturale” quello forfettario.