Resa disponibile dal Ministero della Transizione Ecologica la circolare prot. n. 128108 del 17.10.2022 con la quale fornisce alcuni chiarimenti applicativi in merito alle linee-guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti, in particolare, in merito ai seguenti ambiti.

Per quanto riguarda i contenuti specifici dei documenti ex punto 2.2 delle linee guida SNPA, necessari per dimostrare l’iter decisionale seguito dal produttore per la classificazione del rifiuto, viene chiarito che
– per la relazione tecnica è sufficiente siano riportate tutte le informazioni e le procedure seguite per l’individuazione del codice EER (non è necessario ripetere una relazione come quella riportata a titolo esemplificativo nelle linee guida)
– il giudizio di classificazione può non essere necessario, ade esempio per la classificazione dei rifiuti non pericolosi “assoluti” o qualora le informazioni acquisite sul rifiuto non comportino la necessità di ricorrere ad analisi chimiche o a test.

Per quanto concerne la figura del professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione, il Ministero ha chiarito che quanto riportato al paragrafo 2.1 delle linee guida deve essere letto come segue: il giudizio di classificazione è un documento a sé stante, redatto e firmato da professionista abilitato, in funzione delle specifiche competenze previste per legge, sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati.

In merito ai rifiuti da attività di costruzione e demolizione, il primo aspetto su cui basare la procedura di classificazione, è quello che porta ad individuare il codice EER in base all’origine del rifiuto. Le attività menzionate al paragrafo 3.5.4 delle linee guida come possibili fonti dei rifiuti imputabili al capitolo 17, rappresentano solo degli esempi, e pertanto anche altre attività possono rientrare nella casistica indicata; viene consigliato al riguardo il ricorso alla classificazione ATECO, da applicarsi in senso estensivo.
Per i processi di fabbricazione dei mezzi di trasporto, l’utilizzo del capitolo 17 è inappropriato e i codici di riferimento sono da ricercarsi nel capitolo 12, incluso, in caso di assenza di altre voci, il codice 99.

Inoltre, nel caso di classificazione di un imballaggio vuoto in presenza di polveri, la circolare ministeriale precisa che la presenza di un residuo minimo di prodotti non pericolosi, non ha effetti sulla classificazione del rifiuto e pertanto non preclude l’uso del codice relativo alla specifica frazione merceologica costitutiva dell’imballaggio.

La circolare suddetta infine fornisce chiarimenti per le analisi merceologiche/schede/manuali prodotto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, per la classificazione con la caratteristica di pericolo HP14 e HP3, per il valore del pentaclorofenolo (inquinanti organici persistenti, POPs), nonché la normativa Seveso.

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