Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 la Legge n. 55 del 14 giugno 2019, recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (noto come decreto Sblocca Cantieri).

Il provvedimento, in vigore dal 18 giugno 2019, contiene un’importante modifica all’art. 184-ter, del D.Lgs.152/2006 in merito alla “ Cessazione della qualifica di rifiuto” (articolo introdotto dall’art. 12 del d.lgs. n. 205 del 2010).

Al fine di perseguire l’efficacia dell’economia circolare, il comma 3 del citato articolo 184-ter viene sostituito. A partite dal 18 giugno 2019, in attesa che vengano adottati uno o più decreti recanti i criteri End of Waste EOW per specifiche tipologie di rifiuti, le autorità competenti potranno concedere singole autorizzazioni per il recupero dei rifiuti (ex Titolo III-bis o articoli 208, 209, 211 del Dlgs 152/2006) basandosi sui criteri indicati nei provvedimenti che disciplinano il recupero semplificato dei rifiuti (DM 5 febbraio 1998, DM 161/2002 e DM 269/2005), nonché individuando condizioni e prescrizioni necessarie a garantire l’attuazione dei principi generali della gestione dei rifiuti (art. 178) per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero.

Il Ministero Ambiente potrà emanare delle linee guida per l’uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.

I titolari delle autorizzazioni rilasciate dopo il 18 giugno 2019 dovranno presentare alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle suddette linee guida entro un anno dall’entrata in vigore delle stesse.

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