Si ricorda che dal 1° luglio 2019 la modifica dell’Accordo Europeo relativa al trasporto Internazionale su strada delle merci pericolose (ADR 2019) diventa obbligatoria, in quanto viene meno il periodo transitorio durante il quale gli operatori potevano continuare ad applicare l’ADR 2017.

Pertanto i soggetti che effettuano il trasporto di sostanze pericolose, di cui fanno parte anche i rifiuti, dovranno attenersi alle novità approvate e recepite con il DM 12 febbraio 2019.

Si evidenzia in particolare la classificazione delle merci contenenti sostanze corrosive (prodotti commercializzati e rifiuti) secondo le nuove  procedure che si rifanno al Regolamento CE  n.1272/2008 (CLP). Nel caso delle miscele, la classificazione e l’assegnazione dei gruppi di imballaggio (I, II o III) avviene per stadi in base alle informazioni disponibili sulla miscela in quanto tale, su miscele simili e/o sui componenti della miscela stessa.

Nel caso una miscela non sia stata testata per determinare il suo potenziale di corrosione cutanea, e non siano disponibili dati sufficienti su miscele simili, l’assegnazione del gruppo di imballaggio va fatta prendendo in considerazione le proprietà corrosive delle sostanze contenute nella miscela.