Fonte Ministero del Lavoro

Reso disponibile dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro l’Interpello n. 3 del 20.03.2019 relativo a un “Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – – aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori – numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell’aggiornamento”.
La Commissione ha fornito un parere in merito a quale sia il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza.

In proposito, il punto 9.1 dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016 stabilisce che in riferimento all’assolvimento dell’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari la frase “l’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti”.

Al riguardo però la Tabella riassuntiva inserita nell’Allegato V del citato Accordo riporta che ai corsi di aggiornamento per la figura di Coordinatore per la sicurezza possano essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti.

La Commissione, pertanto, sulla base del combinato disposto dei sopra citati punti 9.1 e 12.8 del menzionato Accordo del 7 luglio 2016, ritiene che l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, possa essere svolto sia mediante la partecipazione a “corsi” di  formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a “convegni o seminari” senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la “tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa”.

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