Fonte Ministero Lavoro

Pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro i seguenti due interpelli sulla sicurezza:

  • n.5 del 15 luglio 2019 “Decreto 22.1.2019 sicurezza – segnaletica stradale – attività lavorative – traffico veicolare – chiarimenti su aggiornamento corsi di formazione 2013”

La Commissione Interpelli presso il Ministero del lavoro risponde all’ANCE sulla validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto interministeriale 4 marzo 2013, che indicava i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale e che è stato abrogato dal decreto interministeriale 22 gennaio 2019 a partire dal 15 marzo 2019.
La Commissione ritiene che, in assenza di una disciplina transitoria che statuisca diversamente e sulla base del principio delle leggi nel tempo, le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 troveranno applicazione dalla data della loro entrata in vigore (15 marzo 2019); quanto agli attestati conseguiti precedentemente all’entrata in vigore del DIM del 22 gennaio 2019, manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa ossia 4 anni dalla data di conclusione del corso o del corso di aggiornamento.

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro fornisce il proprio parere in merito al presunto contrasto tra due disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008.
La Commissione ha ritenuto non sussistente il “contrasto”, rilevato dall’istante, tra gli articoli 148 e 111, D.Lgs. 81/2008. In particolare, viene precisato che l’articolo 148, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette.Siamo dinnanzi ad una norma speciale, l’articolo 148, che prevale su una norma ordinaria, l’art. 111 del d.lgs. 81/2008.