GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2019

Il prossimo 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato) scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il prossimo 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato) scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo di imposta 2019.
L’acconto, come di consueto, può essere determinato con due differenti metodologie:
1. metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d’imposta 2018;
2. metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d’imposta 2019 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.
Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.

Contribuenti assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)
Si rammenta che con l’articolo 58 del recente D.L. 124/2019, in corso di conversione in legge, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpef, Ires e Irap) con il metodo storico, con effetto già dal versamento dei secondi acconti di imposta per il periodo di imposta 2019.
Occorre in primis rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:

  • i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa (con esclusione dei soli contribuenti che presentano la causa di esclusione “3” in quanto dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro);
  • i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, D.P.R. 917/1986 a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell’imposta dovuto per il periodo d’imposta precedente – verrà equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto, in luogo della attuale ripartizione pari al 40% per il primo acconto e 60% per il secondo acconto.

Per il periodo d’imposta 2019, poiché la richiamata disposizione contenuta nel D.L. 124/2019 fa espressamente salvo il versamento eseguito a titolo di primo acconto (pari al 40%), la rideterminazione del secondo acconto nella misura del 50% fa sì che il complessivo acconto determinato secondo il metodo storico sarà per il 2019 eccezionalmente pari al 90% dell’imposta del periodo di imposta 2018.

Contribuenti non assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)
Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell’acconto rimangono invariate e in particolare:

  • la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2018, corrispondente al rigo “differenza” del quadro RN del modello Redditi 2019. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno 2019 con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 2 dicembre 2019;
  • la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2018, rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Redditi 2019. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno 2019 con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 2 dicembre 2019;
  • le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell’acconto è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2018, rigo “Irap dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Irap 2019, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpef o Ires).

Si ricorda che al ricorrere di specifiche fattispecie (ad esempio esercenti impianti di distribuzione carburante, attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, iper ammortamenti e maggiorazione per beni immateriali strumentali, etc.), in caso di utilizzo del metodo storico, è obbligatorio ricalcolare la base imponibile dell’acconto Irpef/Ires 2019.
Al tale scopo sono previsti nei quadri dei modelli dichiarativi righi specifici dove imputare il reddito complessivo rideterminato, l’imposta rideterminata e conseguentemente l’acconto rideterminato.

La differenziazione della misura complessiva del versamento degli acconti tra i soggetti “Isa” e “non Isa” interessa esclusivamente Irpef, Ires e Irap (la base imponibile per il calcolo dell’acconto dei contributi previdenziali non è modificata).

Compensazione
Il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare.
Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

  • della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
  • della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires o Irap).

Visto di conformità
Si ricorda che per la compensazione dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte
sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Iva e all’Irap vige l’obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “RUOL” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

Risoluzione Agenzia Entrate
E’ stata recentemente pubblicata la risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 che ha chiarito l’ambito soggettivo dei contribuenti e l’ambito oggettivo delle imposte per i quali è possibile rimodulare gli acconti dovuti utilizzando il metodo storico entro il 2 dicembre 2019 nella misura del 50% anziché del 60%.

L’articolo 58, D.L. 124/2019 ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpef, Ires e Irap) con il metodo storico, con effetto già dal versamento dei secondi acconti di imposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. La nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì solamente:
a) i contribuenti che esercitano attività economiche, in forma di impresa o di lavoro autonomo, per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che gli Isa siano o meno applicati (con esclusione dei soli contribuenti che presentano la causa di esclusione “3” in quanto dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro);
b) i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir a società, associazioni e imprese che rientrano nel punto a).
La risoluzione n. 93/E/2019 ha chiarito l’ambito soggettivo dei contribuenti interessati dalla nuova disposizione, purché esercitino attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa. Vi rientrano anche:

  • i contribuenti in regime forfettario ai sensi dell’articolo 1, comma da 54 a 89, L. 190/2014;
  • i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ai sensi dell’articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011 convertito nella L. 111/2011;
  • i contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;
  • i contribuenti che ricadono in cause di esclusione dagli Isa diverse dalla 3.

Quanto all’ambito oggettivo, la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, oltre che all’Irpef, all’Ires e all’Irap dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, anche:

  • all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
  • alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) o sul valore delle attività finanziarie (Ivafe).

La risoluzione n. 93/E/2019 evidenzia, infine, che la quantificazione degli acconti dovuti per i contribuenti interessati secondo il metodo storico avverrà mediante il versamento già effettuato della prima rata di acconto nella misura del 40% e della seconda rata di acconto nella misura del 50%, (ovvero mediante l’unico versamento nella misura del 90% quando il primo acconto non era dovuto).