LA PIATTAFORMA PER COMUNICARE LO “SCONTO” PER INTERVENTI ENERGETICI E ANTISISMICI

Il Decreto Crescita ha introdotto la possibilità per gli interventi di efficienza energetica e per gli interventi di riduzione del rischio sismico di fruire di un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

L’articolo 10, D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha introdotto la possibilità:

  • per gli interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14, comma 3.1, D.L. 63/2013 e
  • per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all’articolo 14, comma 1-octies del medesimo decreto, effettuati su singole unità immobiliari, di fruire, in luogo della detrazione Irpef/Ires, di un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

Con il provvedimento direttoriale n. 660057 del 31 luglio 2019 l’Agenzia entrate ha definito le modalità operative per comunicare, a pena di inefficacia, l’esercizio dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
La comunicazione dell’opzione può essere fatta mediante la piattaforma, previa autenticazione, ovvero presentando il modello disponibile al link
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni-ristruttu-edilizi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate.
È necessario l’assenso del fornitore/dei fornitori all’esercizio dell’opzione per l’intervento effettuato.

Resa operativa la piattaforma
Dallo scorso 16 ottobre 2019 è operativa sul sito dell’Agenzia delle entrate la piattaforma mediante la quale è possibile comunicare l’applicazione dello sconto (la procedura consente anche di comunicare le cessioni del credito corrispondente alle detrazioni Irpef/Ires nelle fattispecie previste).
La scadenza per la comunicazione degli sconti in fattura applicati nel 2019 è fissata al 28 febbraio 2020.

Le modalità di recupero dello sconto
I fornitori che hanno praticato lo sconto, recupereranno l’importo corrispondente sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione da parte del soggetto che ha sostenuto le spese, in 5 rate annuali di pari importo.
Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto, vi sarà quindi una riduzione dell’arco temporale di recupero della detrazione originaria spettante da 10 anni a 5 anni.
Lo sconto sul corrispettivo dovuto applicato agli interventi di riduzione del rischio sismico, invece, comporta il recupero di quanto corrisponde all’agevolazione Irpef/Ires in un arco temporale di 5 anni, coincidente con le 5 rate annuali di pari importo in cui è obbligatorio suddividere l’importo della detrazione originaria.

Gli interventi sulle parti comuni condominiali
Nel caso in cui gli interventi per cui si richiede l’applicazione del contributo al fornitore siano effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, la comunicazione dell’opzione deve essere effettuata dall’amministratore di condominio mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione precompilata, sempre entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.