NUOVE FAQ DELL’AGENZIA SU BOZZE REGISTRI IVA PRECOMPILATI
L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità attuative di quanto previsto in tema di registri Iva, Lipe e dichiarazione Iva annuale precompilati.

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità attuative di quanto previsto dall’articolo 4, D.Lgs. 127/2015 in tema di registri Iva, Lipe e dichiarazione Iva annuale precompilati.
In esso si specifica che, con riferimento alle operazioni effettuate nel 3° trimestre 2021, l’accesso alle bozze dei registri Iva poteva avvenire dallo scorso 13 settembre, data nella quale l’Agenzia, con un Comunicato stampa, fornisce le indicazioni operative che di seguito si riportano.

Accesso dal portale fatture e corrispettivi
Dopo l’autenticazione al portale fatture e corrispettivi, i documenti precompilati sono visualizzabili tramite un nuovo applicativo web dedicato, in cui le informazioni e i documenti disponibili saranno organizzati in 4 aree distinte. Fin da subito sono online le prime 2:

  • l’area “Profilo soggetto Iva”, in cui gli operatori troveranno i dati anagrafici, l’appartenenza o meno alla platea e la percentuale soggettiva di detraibilità; e
  • la sezione “Registri Iva mensili”, in cui è possibile visualizzare, modificare, integrare, convalidare ed estrarre i dati delle bozze dei registri Iva precompilati.

Da metà ottobre 2021 si aggiungerà la sezione delle Liquidazioni Iva periodiche precompilate (Lipe), in cui, dal 6 novembre 2021 sarà disponibile la liquidazione del terzo trimestre dell’anno in corso e che consentirà di estrarre le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, modificare e integrare i dati proposti, inviare la comunicazione ed effettuare il pagamento dell’Iva a debito.
Infine, dal 2023 si attiverà il box relativo alla dichiarazione annuale Iva. In quest’ultima sezione gli operatori, oltre che visualizzare la bozza della dichiarazione annuale Iva precompilata, che potranno modificare, integrare e inviare, troveranno e potranno modificare e inviare anche il modello F24 correlato alla dichiarazione in lavorazione.
Sempre nel Portale Fatture e corrispettivi l’Agenzia delle entrate, al fine di fornire importanti indicazioni operative sulle nuove procedure in tema di registri Iva precompilati, pubblica numerose faq che rappresentiamo di seguito in forma schematica.

Le faq dell’Agenzia delle entrate
È possibile accedere attraverso un intermediario?
Il contribuente può accedere all’applicativo web dei documenti precompilati Iva anche per il tramite dell’intermediario che sia già in possesso della delega per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici ovvero delega per il servizio di consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva, di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive modifiche.
Non c’è bisogno di conferire quindi una nuova delega specifica per l’accesso ai documenti precompilati Iva.
Ciò implica che gli intermediari in possesso della delega per i servizi inerenti la fatturazione elettronica saranno automaticamente delegati oltre alla gestione dei documenti Iva precompilati, anche alla consultazione degli altri dati rilevanti ai fini Iva presenti nel cassetto fiscale, alla validazione delle bozze dei registri Iva, all’invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale e alla trasmissione del relativo modello F24.
Ho aperto la partita Iva nel corso del 2021, non risulto incluso nella platea di riferimento, ma ho le caratteristiche per farne parte. Posso usufruire dei registri Iva precompilati a partire dal mese in cui è iniziata l’attività con la nuova partita Iva?
Accedendo alla pagina “Profilo soggetto Iva” nella sezione “Situazione soggetto Iva” potrai segnalare la circostanza di essere un soggetto che ha le caratteristiche per essere incluso nella platea.
Una volta effettuata la segnalazione potrai accedere alle altre sezioni relative ai documenti Iva precompilati e alle relative funzionalità.
L’accesso sarà consentito a partire dai registri del mese in cui è stata effettuata la segnalazione.
Alla sezione “detraibilità soggettiva” della pagina “Profilo soggetto Iva” è indicata una percentuale di detrazione soggettiva di pro rata che non coincide con quella dell’ultima dichiarazione. Posso modificarla? Come incide sull’Iva portata a credito?
Nella sezione “detraibilità soggettiva” della pagina “Profilo soggetto Iva” viene proposta la percentuale indicata nel campo VF34 della dichiarazione Iva dell’anno precedente oppure del secondo anno precedente, qualora sia l’unica informazione disponibile alla data di elaborazione dei registri. Il contribuente potrà modificare tale dato se non corrisponde alla percentuale effettiva. Il sistema in fase di calcolo dell’Iva da portare in detrazione applicherà la percentuale di detraibilità soggettiva a tutte le fatture e/o documenti annotati nel registro degli acquisti.
Sono stato incluso nella platea di riferimento, ma in base alle indicazioni fornite nel sito non ho le caratteristiche per farne parte. Come posso segnalare tale circostanza?
Accedendo alla pagina “Profilo soggetto Iva” potrai segnalare nella sezione “Situazione soggetto Iva” la circostanza di non avere le caratteristiche per essere incluso nella platea.
Una volta effettuata la segnalazione ti verrà inibita la possibilità di accedere alle sezioni relative ai documenti Iva precompilati e alle relative funzionalità.
Non sono stato incluso nella platea di riferimento, ma in base alle indicazioni fornite nel sito ho le caratteristiche per farne parte. Come posso esserne incluso?
Accedendo alla pagina “Profilo soggetto Iva” potrai segnalare nella sezione “Situazione soggetto Iva” la circostanza di essere un soggetto che ha le caratteristiche per essere incluso nella platea. Una volta effettuata la segnalazione potrai accedere alle sezioni relative ai documenti Iva precompilati e alle relative funzionalità.
Nella funzione “Modifica ulteriori dati”, presente per i documenti annotati nella bozza del registro acquisti, tra le tipologie d’acquisto è indicato anche un campo. “Importo beni non inerenti all’attività” che non corrisponde ad un campo del rigo VF27 della dichiarazione. Cosa va indicato in tale campo?
Nella dichiarazione Iva annuale il totale degli acquisti e delle importazioni indicate nel rigo VF23 deve essere ripartito tra le diverse tipologie individuate nel rigo VF27. Questa informazione non è presente nelle fatture elettroniche e, quindi, non è possibile compilare in modo automatico e puntuale il rigo VF27. Affinché venga precompilato anche tale rigo della dichiarazione Iva annuale, è necessario che il soggetto Iva effettui la ripartizione degli imponibili in fase di modifica e integrazione dei registri Iva elaborati.
Se in fattura sono presenti anche acquisti non inerenti all’attività per i quali è stata riportata una detraibilità pari a zero, nel suddividere il totale imponibile tra le diverse tipologie di beni, occorrerà indicare nel campo “beni non inerenti all’attività”, la corrispondente quota dell’imponibile per il quale è stata indicata una percentuale di detraibilità uguale a zero.
Posso inserire nel registro degli acquisti relativo al mese di luglio una fattura elettronica con data documento ricadente nei mesi precedenti?
Si. Nell’applicativo è prevista una specifica funzionalità, attivabile mediante il pulsante “inserisci nuovo documento”, che consente di integrare le bozze dei registri degli acquisti mensili in lavorazione, con le fatture SdI ricevute in mesi precedenti e non annotate in un registro validato, indicando il corrispondente id SdI.
Questa operazione è possibile solo per le fatture d’acquisto ricevute o di cui è stata presa visione.
Per ogni annotazione del registro degli acquisti in lavorazione è possibile con la funzione “Modifica ulteriori dati”, oltre a modificare la percentuale di detrazione oggettiva, indicare la tipologia d’acquisto o di suddividere l’importo totale della fattura al netto dell’Iva tra diverse tipologie previste (beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita o altro). Perché deve fornire tale informazione?
Nella dichiarazione Iva annuale il totale degli acquisti e delle importazioni indicate nel rigo VF23 deve essere ripartito tra le diverse tipologie individuate nel rigo VF27. Questa informazione non è presente nelle fatture elettroniche e, quindi, non è possibile compilare in modo automatico e puntuale il rigo VF27. Affinché venga precompilato anche tale rigo della dichiarazione Iva annuale, è necessario che il soggetto Iva effettui la ripartizione degli imponibili in fase di modifica e integrazione dei registri Iva elaborati.
Questa integrazione può essere effettuata entro il 10 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state annotate le fatture (termine ultimo per la messa a disposizione della bozza della dichiarazione Iva annuale).
Ho effettuato l’acquisto di un bene per il quale la detrazione dell’imposta addebitata in fattura è esclusa o ammessa in misura ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972. Nel registro degli acquisti precompilato, l’imposta relativa a tali operazioni risulta interamente ammessa in detrazione, come posso modificare la percentuale di detrazione oggettiva spettante?
Le fatture elettroniche non contengono tutte le informazioni essenziali per la corretta liquidazione dell’imposta, come ad esempio la percentuale di detrazione oggettiva ammessa ai sensi dell’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972. Non disponendo di tali informazioni essenziali, note solo al cessionario/committente, le bozze dei registri Iva acquisti sono state elaborate applicando la presunzione che la percentuale di detrazione spettante per tutti i documenti annotati sia interamente detraibile. Pertanto, nel caso in cui l’imposta relativa ad uno specifico acquisto sia indetraibile o parzialmente detraibile, il soggetto Iva potrà indicare la percentuale di detrazione corretta in fase di integrazione del registro in lavorazione, mediante la specifica funzionalità “Modifica ulteriori dati”, entro la fine del mese successivo al trimestre in cui la fattura è stata annotata.
Ho ceduto dei beni ad un soggetto passivo non residente in Italia ed emesso fattura elettronica veicolata tramite SdI. I dati relativi a tale operazione sono stati indicati anche nel quadro DTE della comunicazione delle operazioni transfrontaliere regolarmente inviata. Nel registro vendite saranno annotati i dati acquisiti dalla fattura elettronica o dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere?
Nel caso in cui l’operatore Iva, oltre ad inviare via SdI una fattura elettronica per un’operazione transfrontaliera, invia i dati relativi alla medesima operazione con la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (pur essendo esonerato per la presenza di una fattura elettronica), la presenza di dati duplicati acquisiti da fonti informative diverse non è sempre rilevabile in modo puntuale e ove possibile nei registri precompilati sono inseriti solo i dati acquisiti con le fatture elettroniche. Pertanto, se il soggetto passivo Iva, verificando le annotazioni riportate nel registro, riscontri che i dati di un’operazione siano stati annotati due volte, dovrà cancellare dal registro l’annotazione che riporta nel campo “Invio” il valore “Comunicazione transfrontaliera precompilata” (ossia dati acquisiti da esterometro).
Sono un soggetto che ha segnalato di far parte della platea in corso d’anno, come posso annotare le fatture elettroniche ricevute nei mesi dell’anno precedenti al mese in cui ho fatto la segnalazione e non ancora detratte?
L’accesso alle bozze dei registri precompilati sarà consentito a partire dai registri del mese in cui è stata effettuata la segnalazione di far parte della platea di riferimento. Nell’applicativo è prevista una specifica funzionalità, attivabile mediante il pulsante “inserisci nuovo documento”, che consente di integrare le bozze dei registri degli acquisti mensili in lavorazione, con le fatture SdI ricevute in mesi precedenti e non ancora detratte. Per effettuare l’integrazione dovrà essere indicato l’identificativo fattura rilasciato dallo SdI e la fattura verrà annotata nel registro.
Ho ricevuto delle fatture in modalità cartacea da un soggetto in regime forfetario, come posso annotare tali fatture nelle bozze dei registri precompilati?
Nella fase di integrazione della bozze dei registri Iva proposte per il mese di riferimento, il soggetto Iva, tra il primo giorno del mese di riferimento e l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, può inserire, utilizzando la specifica funzionalità “inserisci nuovo documento” presente sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute, eventuali documenti rilevanti ai fini Iva non emessi o non pervenuti tramite le fonti informative(SdI o “esterometro”): ad esempio fatture cartacee oppure bollette doganali.
Ho trasmesso (ho ricevuto) una nota di debito ai sensi dell’articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972? Come viene annotata? Come partecipa alla liquidazione?
I criteri di compilazione attualmente adottati non consentono di individuare una nota di debito o fattura emessa ai sensi dell’articolo 60 comma 7, DP.R. 633/1972, rispetto alle altre ipotesi normative per le quali è consentito l’emissione della nota di debito. Non essendo possibile distinguere tale documento, lo stesso al pari delle altre fatture e note di debito emesse sarà proposto nel registro delle fatture emesse dell’emittente e nel registro delle fatture di acquisto del cessionario.
Il soggetto emittente potrà quindi procedere a eliminare dai campi della liquidazione periodica l’importo di tali documenti Il Cessionario, qualora non abbia provveduto al pagamento di tale tipologia di fattura per poter esercitare il diritto alla detrazione, dovrà posticipare l’annotazione (e la conseguente detraibilità) al mese in cui avverrà il pagamento, attraverso la specifica funzionalità prevista dall’applicativo.
Ho trasmesso un documento TD21 per splafonamento a fonte del quale ho versato l’Iva con modello F24, ma mi ritrovo tale documento annotato in entrambi i registri. Come devo gestire tale situazione?
Rispetto alle informazioni trasmesse con il Tipo documento TD21, l’Agenzia non è in grado di distinguere se a fronte dello splafonamento, l’Iva è già stata regolata con versamento tramite modello f24 o deve essere assolta in liquidazione. Pertanto, il documento è trattato come se l’Iva dovesse essere regolata in liquidazione, con annotazione quindi in entrambi i registri.
Qualora il contribuente abbia già assolto l’Iva con versamento tramite modello F24, dovrà provvedere a modificare la bozza di Lipe.
Ho emesso una nota di credito con importi sia positivi che negativi, ma risulta annotata nei registri con solo importi negativi e c’è il seguente avviso “Nel tuo registro è presente almeno una nota di credito o di debito: per tali documenti occorre verificare la correttezza dei segni degli imponibili/importi e modificarli, se necessario, attraverso l’azione “Modifica segno nota di variazione”. Cosa significa? Come posso modificare l’annotazione?
Con riferimento al trattamento dei tipi documento TD04 (o TD08), trattandosi di documenti, emessi ai sensi dell’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972, emessi per rettificare in diminuzione importi presenti in una fattura precedentemente inviata, sono annotati nel registro delle fatture emesse del soggetto emittente (C/P) con valore negativo, relativamente ad ogni linea riportata nel documento.
Per il cessionario (C/C) sono parallelamente annotati nel registro delle fatture acquisti con valore negativo, relativamente ad ogni linea riportata nel documento.
Premesso che per effettuare una rettifica in diminuzione occorre trasmettere un documento TD04 (o TD08), mentre per effettuare una rettifica in aumento ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, occorre trasmettere un documento TD05 (o TD09), anche una nota di credito (Tipo documento TD04 o TD08) composta da linee con importi positivi e linee con importi negativi, sarà annotata con i criter i sopra indicati, considerando quindi tutti gli importi in valore assoluto con segno negativo senza tener conto del segno indicato nel documento inviato.
Solo per le annotazioni relative a nota di credito o note di debito, il contribuente può modificare l’annotazione solo con riferimento al segno, positivo o negativo, dell’importo riportato in ogni riga attraverso l’azione “Modifica segno nota di variazione”.
Ho effettuato un acquisto soggetto a reverse charge, ai sensi degli articoli 17, commi 5 e 6 e 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972. Come sono annotati le fatture relative a tali operazioni nei registri Iva precompilati?
Nel caso di operazioni soggette a reverse charge, il cedente/prestatore emette la fattura senza addebitare l’imposta ma indicando la Natura N.6.X (ossia il codice Natura specifico in base all’operazione in reverse charge effettuata). Il cessionario/committente, una volta ricevuta la fattura, deve integrarla con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta ed annotarla in entrambi i registri Iva. Nel registro degli acquisti precompilati del cessionario/committente è annotata la fattura ricevuta tramite Sdi con codice natura N.6.x e il documento integrativo TD16 emesso e trasmesso tramite SdI dal cessionario, in cui oltre all’imponibile dell’operazione è indicata l’imposta dovuta e nel registro delle fatture emesse è annotato solo il documento integrativo TD16. Il cessionario che decide di integrare la fattura ricevuta in reverse charge mediante la trasmissione del documento integrativo TD16 ha il vantaggio che in modo automatico tale documento sarà annotata in entrambi i registri Iva e il soggetto dovrà solo inserire eventuali informazioni non presenti nel documento SdI come ad esempio la corretta percentuale di detrazione se diversa dal 100%.
Con riferimento alle operazioni passive (VP3) per l’elaborazione della Lipe sarà considerato solo l’imponibile indicato nella fattura elettronica ricevuta in reverse charge con natura N.6.X annotata nel registro degli acquisti e non quello indicato nel documento integrativo TD16.
Nel caso in cui, invece, il cessionario decide di integrare manualmente la fattura ricevuta in reverse charge non è consentito inserire manualmente l’annotazione del documento cartaceo integrativo né nel registro delle emesse né in quello degli acquisti, e quindi non essendo complete le bozze dei registri non potrà effettuare la convalida degli stessi.
Mi è stata segnalata la presenza di bollette doganali, come posso annotare tali bollette nelle bozze dei registri acquisti precompilati?
L’elaborazione delle bozze dei registri Iva non prevede attualmente che possano essere adoperati in maniera automatica i dati delle bollette doganali. Poiché tali documenti vanno annotati nei registri degli acquisti, per consentire al soggetto cessionario di poter detrarre l’imposta relativa e di poter convalidare i registri, per agevolare tale annotazione l’Agenzia mette a disposizione alcune informazioni identificative delle bollette doganali che risultano ricevute (con esclusione dei dati riferiti all’importo/imponibile e all’imposta). L’operatore potrà quindi integrare le bozze dei registri degli acquisti con i dati delle bollette doganali attraverso la specifica finalità prevista dall’applicativo.
Ho trasmesso un documento TD17 per integrare, con il dato dell’imposta, una fattura cartacea rilasciata da un Prestatore comunitario, come viene gestita questo documento nei registri e nella liquidazione?
Il documento trasmesso al sistema SdI con il codice Tipo documento TD17, da parte del committente di un servizio reso da un prestatore estero per comunicare il dato dell’imposta di cui lo stesso risulta debitore, è annotato sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute del soggetto che emette il documento.
L’imponibile del TD17 sarà computato nel rigo VP3 della Lipe del periodo e la relativa imposta rispettivamente nei campi VP4 e VP5 della medesima Lipe.
Con quale criterio sono annotati, nelle bozze dei registri Iva precompilati, i documenti trasmessi via SdI e riferiti a note di credito?
Con riferimento al trattamento dei tipi documento TD04 (o TD08), trattandosi di documenti, emessi ai sensi dell’articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972, emessi per rettificare in diminuzione importi presenti in una fattura precedentemente inviata, sono annotati nel registro delle fatture emesse del soggetto emittente (C/P) con valore negativo, relativamente ad ogni linea riportata nel documento.
Per il cessionario (C/C) sono parallelamente annotati nel registro delle fatture acquisti con valore negativo, relativamente ad ogni linea riportata nel documento.