AIUTI DI STATO: INDICAZIONE NEL QUADRO RS NON DOVUTA PER GLI “ALTRI” CONTRIBUTI COVID
L’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire alcune indicazioni riguardanti la possibilità di non indicare nel quadro RS del modello Redditi, quali aiuti di Stato, le erogazioni straordinarie detassate “Covid”.

Con la risposta a interpello n. 618 del 20 settembre 2021 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire alcune indicazioni riguardanti la possibilità di non indicare nel quadro RS del modello Redditi, quali aiuti di Stato, le erogazioni straordinarie detassate in base all’articolo 10-bis, comma 1, D.L. 137/2020.
L’articolo 10-bis, comma 1, D.L. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) aveva stabilito che tutti i contributi e le indennità erogati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
Recentemente, con la risposta a interpello n. 618/E/2021, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che, in considerazione del tenore letterale di tale disposizione, sono da considerarsi detassati i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati esclusivamente:
a) in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (seppur diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza);
b) da chiunque erogati;
c) spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi;
d) indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.
Al riguardo, l’Agenzia ritiene che, in linea di principio, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati che soddisfano contestualmente tutti i requisiti da sub a) a sub d) rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del menzionato articolo 10-bis, D.L. 137/2020.
Per quanto concerne la compilazione dei modelli dichiarativi, il secondo comma del richiamato art. 10-bis stabiliva che tali contributi detassati andavano intesi quali aiuti di stato, con conseguente obbligo di indicarli nel quadro RS del modello redditi con codice 24 ovvero nell’apposito prospetto del modello Irap con codice 8.
Sul punto si ricorda che l’articolo 1-bis, D.L. 73/2021, ha abrogato il richiamato comma 2 dell’articolo 10-bis, D.L. 137/2020, il quale prevedeva appunto che la detassazione dei contributi e delle indennità di cui al comma 1 fosse subordinata alla disciplina degli aiuti di stato.
Conseguentemente, i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello Irap (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’articolo 5, D.Lgs. 446/1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16).
Inoltre, i predetti soggetti non devono neppure compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli:

  • con i codici aiuto 24 (nei modelli Redditi); e
  • con codice 8 (nel modello Irap).

Va comunque ricordato che tale esonero riguarda esclusivamente le erogazioni detassate sulla base di tale disciplina; le erogazioni legate alla disciplina emergenziale che sono designate aiuti di stato dalla norma istitutiva (ad esempio, i contributi a fondo perduto erogati ai sensi dell’articolo 25, D.L. 34/2020) nulla hanno a che fare con il citato articolo 10-bis e conseguentemente vanno comunque indicati nel prospetto aiuti di stato (quadro RS modello Redditi).